Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 14 NOVEMBRE 2013

Registro dei provvedimenti
 n. 513 del 14 novembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;

VISTOil ricorso, pervenuto al Garante il 25 giugno 2013, presentato nei confrontidel Comune di Fondi, con il quale XY, rappresentato e difeso dagli avv.tiSalvatore di Fazio e Luigi Vocella, avendo ricevuto una lettera di costituzionein mora da parte della Sican Group s.r.l. che agiva su mandato conferito dalpredetto Comune per il recupero dei proventi derivanti da sanzioniamministrative, non avendo ottenuto riscontro alle istanze previamente avanzateai sensi dell'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice"), con le qualiaveva chiesto di conoscere le finalità, le modalità e la logica del trattamentodei dati personali che lo riguardano, gli estremi identificativi del titolaredel trattamento nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i datipossono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità diresponsabili o di incaricati; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazionein proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 1° luglio 2013 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitatol'amministrazione resistente a fornire riscontro alle richiestedell'interessato, nonché la nota del 7 ottobre 2013 con cui è stata disposta laproroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTAla nota pervenuta via e-mail il 22 luglio 2013 con la quale l'ente resistente,nel rappresentare che "il rapporto per il servizio di recupero creditiderivanti da sanzioni per violazione al Codice della Strada con Sican Groups.r.l. è stato riattivato con determinazione dirigenziale n. 1196/2011",ha altresì precisato che tale rapporto "è stato oggetto in autotutela diannullamento per riscontrate illegittimità nella riattivazione del servizio sucui pende giudizio dinanzi al Tar del Lazio – sezione distaccata diLatina (Š)"; ciò posto, l'amministrazione resistente ha affermato che"diversi sono stati i responsabili del Settore di Polizia Locale che negliultimi anni hanno ricoperto il ruolo di responsabile del trattamento inquestione investendo altresì, per le attività dedotte in convenzione, la societàincaricata Sican Group s.r.l. (Š)"; la resistente ha inoltre affermato chei dati relativi all'interessato sono stati trasmessi alla società incaricata"per le attività proprie della convenzione (Š) mediante file di testo contracciato simile a quello previsto da Equitalia per la formazione dei ruoli (Š)";   

VISTAla nota pervenuta via e-mail il 24 luglio 2013 con la quale il ricorrente, nelritenere insoddisfacente il riscontro ottenuto, ha evidenziato come lacontroparte non abbia fornito sufficienti chiarimenti in ordine al soggetto chenel settore della Polizia Locale abbia assunto il ruolo di responsabile del trattamento,nonché in ordine alle modalità di invio dei dati alla Sican Group s.r.l.; adavviso del ricorrente infatti, il titolare del trattamento non ha in alcun mododocumentato le modalità di "protezione dell'invio" e non ha fattoalcun riferimento "al rispetto delle misure minime stabilite dall'art. 33del Codice";

VISTAla nota pervenuta via fax il 30 agosto 2013 con la quale l'ente resistente, nelfornire alcuni chiarimenti in ordine alle istanze formulate dal ricorrente, haprecisato, tra l'altro, che "il trattamento dei dati a carico delricorrente ha avuto quale unica finalità l'elevazione del verbale diaccertamento per violazione di norme al codice della strada, la sua notifica,gli atti consequenziali e/o presupposti pertinenti l'intera procedurasanzionatoria nonché (per quanto di riferimento all'attività posta in esseredalla Sican Group s.r.l.) il tentativo stragiudiziale di recuperare gli importidella sanzione amministrativa"; la parte resistente ha inoltre affermatoche la società Sican Group s.r.l. risulta "essere, nel caso di specie,responsabile del trattamento", precisando al contempo che"l'assegnazione dell'incarico venne compiuta dapprima in favore dellaSican s.r.l. (Š) e poi in favore della Sican Group s.r.l. (Š) come attestatodall'art. 14 del Capitolato di gara, accettato e sottoscritto dalle parti"; nella medesima nota l'ente resistente ha tuttavia dichiarato che a seguitodella "riattivazione della convenzione con determina del 28/11/2011 incapo alla Sican Group s.r.l., questa diveniva titolare del trattamento";

VISTAla nota pervenuta via e-mail il 10 settembre 2013 con la quale il ricorrente,oltre a rilevare la lacunosità dei chiarimenti forniti dalla controparte relativamentealle modalità di trasmissione dei dati alla società Sican Group s.r.l., haevidenziato come la memoria del Comune "abbia gettato solo ulterioreconfusione" nella questione relativa all'individuazione dei responsabilidel trattamento dei dati personali che lo riguardano; in particolare, l'ente resistenteha indicato la Sican Group s.r.l. quale responsabile del trattamento asserendoche la stessa avrebbe sottoscritto un capitolato di gara che tuttavia lamedesima non può avere sottoscritto in ragione del fatto che la stessa"non ha partecipato a detta gara, avendo ottenuto l'incarico semplicementemediante la determina del 28.11.2011 poi revocata dal Comune di Fondi"; lamedesima confusione si rileva laddove l'ente resistente si limita ad indicarequali responsabili del trattamento i "Comandanti dei vigili urbanisuccedutisi nel tempo" anziché fornire il nominativo del responsabile deltrattamento dei dati del ricorrente riferiti alla vicenda oggetto del presentericorso;

VISTEle note pervenute via fax il 30 ottobre 2013 e il 7 novembre 2013 con le qualil'amministrazione resistente, nell'evidenziare come alcune considerazioni delricorrente "trascendono manifestamente l'oggetto del ricorso", hafornito ulteriori chiarimenti in ordine alle modalità di trasmissione dei datiillustrando lo "specifico sistema di autenticazione informatica" dicui dispone il Comando di Polizia locale;

RILEVATOche è diritto dell'interessato, secondo quanto espressamente previsto dall'art.7 del Codice, ottenere la comunicazione di tutti i dati personali che loriguardano, comprese le informazioni riguardanti i soggetti o le categorie disoggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne aconoscenza in qualità di responsabili o di incaricati; rilevato che, nel casodi specie, il titolare del trattamento non ha chiarito l'esatto ruolo dellasocietà affidataria Sican Group s.r.l. affermando, da un lato, che la stessa"risulta essere responsabile del trattamento" e d'altra parteindicandola, nella medesima memoria, quale autonomo titolare del trattamento;rilevato che non appare altresì sufficiente la stessa indicazione, qualiresponsabili del trattamento, di "Comandanti dei vigili urbani succedutisinel tempo", occorrendo una più puntuale indicazione dei soggetti cheattualmente, in qualità di responsabili del trattamento formalmente designati,trattano i dati personali dell'interessato relativamente alla vicenda in esame(anche solo per la mera conservazione dei dati stessi);

RITENUTO,pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover accogliere parzialmente ilricorso e, per l'effetto, ordinare al Comune di Fondi di comunicare alricorrente, con le modalità di cui all'art. 10 del Codice, il nominativo deisoggetti - persone fisiche e giuridiche - designati quali responsabili deltrattamento relativamente alla vicenda in questione (tenendo conto che lafigura del responsabile del trattamento è specificatamente prevista dall'art.29 del Codice e che non deve essere confusa con quella del responsabile delprocedimento di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i), nel termine di trentagiorni dalla ricezione del provvedimento;

RITENUTOinvece che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensidell'art. 149, secondo comma, del Codice, in ordine alle restanti richieste,avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro allestesse, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

RILEVATOche l'Autorità si riserva di verificare con un autonomo procedimento, tenendoperaltro conto del contenzioso in essere presso il Tar del Lazio, la liceità,sotto il profilo della disciplina di protezione dei dati personali, delcomplessivo trattamento svolto dal Comune resistente nei suoi rapporti con lasocietà affidataria Sican Group s.r.l.;

VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadell'ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, suquesta base, determinare l'ammontare delle spese inerenti l'odierno ricorsonella misura forfettaria di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, inparticolare, alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a caricodell'amministrazione resistente nella misura di euro 400, previa compensazionedella residua parte per giusti motivi;

VISTAla documentazione in atti;

VISTIgli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREil dott. Antonello Soro;

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:

1)accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, ordina al Comune di Fondi dicomunicare al ricorrente, con le modalità di cui all'art. 10 del Codice, ilnominativo dei soggetti - persone fisiche e giuridiche - designati qualiresponsabili del trattamento relativamente alla vicenda in questione, neltermine di trenta giorni dalla ricezione del provvedimento;

2)dichiara non luogo a provvedere in ordine alle restanti richieste;

3)determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e deidiritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 400 euro, a caricodel Comune di Fondi, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore delricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

IlGarante, nel prescrivere al Comune di Fondi, ai sensi dell'art. 157 del Codice,di dare conferma a questa Autorità dell'avvenuto adempimento del provvedimento(o dell'avvenuta proposizione dell'opposizione) entro trenta giorni dallaricezione dello stesso, ricorda che l'inosservanza dei provvedimenti delGarante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell'art.170 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Si ricorda che ilmancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzioneamministrativa di cui all'art. 164 del Codice.

Ai sensidegli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presenteprovvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 14 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

ILSEGRETARIO GENERALE
Soro