| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 21 NOVEMBRE 2013 Registro dei provvedimenti n. 525 del 21 novembre 2013 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale; VISTOil ricorso presentato il 2 luglio 2013 nei confronti di Poste Italiane S.p.A.,con il quale Alfredo Fuda (rappresentato e difeso dall'avv. Leo Stilo) inqualità di erede del padre defunto, deceduto in data 22.12.2011, ha ribadito leistanze previamente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materiadi protezione dei dati personali (d.lg. del 30 giugno 2003 n. 196; di seguito"Codice"), con le quali aveva chiesto di avere confermadell'esistenza di dati personali relativi al de cuius e di ottenere la lorocomunicazione in forma intellegibile in relazione ad eventuali rapporti diconto corrente e/o libretti di risparmio, anche se cointestati o estintisuccessivamente al decesso; rilevato che con il medesimo atto il ricorrente hachiesto, altresì, la liquidazione in proprio favore delle spese delprocedimento; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 4 luglio 2013, conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1 del Codice, hainvitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste delricorrente, nonché la nota dell'8 ottobre 2013 con cui è stata disposta laproroga del termine per la decisione sul ricorso; VISTAla nota datata 9 agosto 2013 e la successiva nota inviata in data 27 settembre2013 con le quali la resistente ha fornito l'elenco dei tre rapporticontrattuali (due libretti nominativi ordinari e un conto corrente), tutti etre detenuti in cointestazione con terzi soggetti e tuttora aperti; visto chela resistente ha fornito anche al ricorrente la situazione contabile deilibretti di risparmio riferita al periodo precedente e successivo alla data deldecesso mentre, in relazione al conto corrente, ha comunicato al ricorrente lasomma di denaro da corrispondere per ottenere la copia degli estratti conto; VISTAla memoria inviata in data 12 novembre 2013 con la quale il ricorrente haribadito la propria richiesta di ottenere la comunicazione in formaintelligibile dei dati riferiti al rapporto di conto corrente sostenendo che ildiritto di accesso deve essere garantito gratuitamente come più volte ribaditodal Garante; il ricorrente si è invece dichiarato soddisfatto del riscontroottenuto in relazione ai restanti rapporti; VISTAla nota inviata in data 14 novembre 2013 con la quale la resistente "alsolo scopo di favorire un amichevole componimento della vertenza", haprodotto copia dei movimenti relativi al conto corrente in questione; tuttavia,la resistente ha invocato l'applicabilità al caso di specie del dispostodell'art. 10, commi 7 e 8 del Codice che, a proprio avviso contemplerebbe lapossibilità di chiedere un contributo spese all'interessato quando "sidetermina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità oall'entità della richiesta"; ciò, in quanto nel caso oggetto di ricorso ilriscontro alla richiesta di accesso del ricorrente ha comportato "unnotevole impiego di mezzi e di risorse" che giustificherebbe la richiestadi contributo spese all'interessato; VISTAla nota inviata in data 15 novembre 2013 con la quale il ricorrente hacontestato l'intelligibilità del documento contenente i movimenti relativi alconto corrente in questione da ultimo fornito dalla controparte in formatofile.txt; ciò, in quanto, tale formato è, a parere del ricorrente,"estremamente elementare e non consente il pieno utilizzo di un ausiliografico atto a rendere maggiormente intelligibile i dati in esso contenuti cheappaiono così senza soluzione di continuità all'interno dello stesso";rilevato che il ricorrente ha inoltre eccepito che i dati relativi a talimovimenti avrebbero come dimensione temporale il periodo compreso dalla data diapertura del conto alla data del decesso del de cuius e non comprenderebberopertanto le movimentazioni/saldi anche con data successiva alla morte deldefunto padre; RILEVATOche, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Codice, il diritto di accesso ai datipersonali riferiti a persone decedute può essere esercitato "da chi ha uninteresse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiarimeritevoli di protezione" e che, nel caso di specie, il ricorrente, inqualità di figlio del padre defunto, ha legittimamente esercitato il predettodiritto; RILEVATOche ai sensi dell'art. 10 del Codice, il titolare del trattamento, pergarantire il riscontro alla richiesta di accesso prevista dall'art. 7 delCodice, è tenuto ad estrapolare i dati che riguardano l'interessato e acomunicarli a quest'ultimo dopo aver provveduto alla trasposizione dei dati susupporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per viatelematica e che, solo se l'estrazione dei dati risulti particolarmentedifficoltosa, il titolare del trattamento ha la facoltà ma non l'obbligo diesibire o consegnare all'interessato la copia di atti o documenti contenenti idati personali richiesti; rilevato, pertanto, che, con particolare riferimentoai dati relativi al conto corrente, il riscontro fornito dal titolare deltrattamento appare sufficientemente intelligibile in quanto riporta senzal'utilizzo di sigle o codici le informazioni rilevanti relative alla movimentazionedel conto pur non avendo la veste formale dell'estratto conto; CONSIDERATOaltresì che il diritto di ottenere i dati personali richiesti, così comedisciplinato ai sensi dell'art. 7 del Codice, deve essere garantitogratuitamente e non può essere condizionato, per quanto attiene alle modalitàdi esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal Testo unico in materiabancaria (d.lg. 1° settembre 1993, n. 385) in riferimento al distinto dirittodel cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti omeno dati personali; rilevato, infine, che il contributo spese contemplatodall'art. 10 commi 7 e 8 del Codice deve essere previsto sia nel suoammontare che nelle ipotesi di applicazione da apposito provvedimento dicarattere generale del Garante che, al momento, non è stato adottato RILEVATO,tuttavia, che, con specifico riferimento al rapporto di conto corrente inquestione, la resistente non ha fornito le informazioni relative allemovimentazioni successive al decesso del de cuius che pure possono formareoggetto di richiesta del ricorrente, trattandosi di conto corrente tuttoraaperto ed intestato al de cuius anche se in cointestazione con terzi, dati aiquali il ricorrente ha diritto di accedere ai sensi dell'art. 9, comma 3, delCodice; RITENUTOpertanto di accogliere il ricorso limitatamente alla richiesta di comunicazionedei dati relativi alle movimentazioni successive al decesso del de cuius chevanno estratti secondo le modalità di cui all'art. 10 del Codice, e conesclusione dei dati personali di terzi; ritenuto quindi di ordinare a PosteItaliane S.p.A. di comunicare i dati in questione, secondo le indicate modalità,entro e non oltre quarantacinque giorni dalla ricezione del presenteprovvedimento; RITENUTO,invece, in ordine ai restanti profili, di dover dichiarare, ai sensi dell'art.149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolaredel trattamento fornito, seppur successivamente alla presentazione del ricorso,un sufficiente riscontro alle richieste dell'interessato; VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dellespese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questabase, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odiernoricorso nella misura forfetaria di euro 500, di cui euro 150 per i diritti disegreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, allapresentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Poste ItalianeS.p.A., nella misura di euro 400, previa compensazione della residua parte pergiusti motivi; VISTIgli artt. 145 e s. del Codice; VISTEle osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 delregolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla prof.ssa Licia Califano; Roma, 21 novembre 2013 IL PRESIDENTE Soro IL RELATORE Califano |