Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 18 DICEMBRE 2013

Registro dei provvedimenti
 n. 595 del 18 dicembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;

VISTOil ricorso, presentato in data 26 agosto 2013 nei confronti di Vodafone OmnitelN.V., in qualità di titolare del trattamento relativamente ai servizi offertida TeleTu (che risulta marchio Vodafone dal 1° ottobre 2012), con cui KW,lamentando l'avvenuta ricezione, sul numero di utenza fissa intestato almedesimo, di comunicazioni telefoniche non desiderate di carattere commercialeprovenienti da TeleTu, ha ribadito le istanze già avanzate ai sensi dell'art. 7del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196; di seguito "Codice") ed ha chiesto di ottenere la confermadell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la comunicazione di talidati in forma intelligibile, di conoscerne l'origine, nonché le finalità, lemodalità e la logica applicata al trattamento, gli estremi identificativi deltitolare, del responsabile del trattamento, ove designato, del soggettoeventualmente designato quale rappresentante del titolare nel territorio delloStato e dei soggetti e/o delle categorie di soggetti cui i dati possano esserestati comunicati; il ricorrente ha altresì manifestato la propria opposizioneall'ulteriore trattamento per finalità di carattere commerciale, chiedendo chetale volontà sia portata a conoscenza dei soggetti cui i dati stessi sianostati eventualmente comunicati; il ricorrente ha chiesto altresì laliquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 4 settembre 2013con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato laresistente a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché la notadel 12 novembre 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per ladecisione sul ricorso;

VISTAla nota, datata 24 settembre 2013, con cui il ricorrente, nel rappresentare diaver ricevuto un riscontro, datato 27 agosto 2013, da parte di TeleTu con ilquale tale società chiedeva all'interessato, al fine di poter eseguire leopportune verifiche, di comunicare le numerazioni dalle quali le chiamaterisultavano effettuate, ha rilevato di non aver potuto corrispondere allarichiesta "poiché il numero era celato", eccependo l'inidoneità delriscontro ottenuto e ribadendo le istanze già avanzate in sede di previointerpello, dirette, con l'attuale ricorso, a Vodafone Omnitel N.V., in qualitàdi titolare del marchio TeleTu;

VISTAla nota, trasmessa via e.mail il 27 settembre 2013, con cui Vodafone OmnitelN.V. ha dichiarato di essere "in possesso di un unico dato a Leiriferibile, vale a dire la numerazione interessata dai contatti lamentati"che risulta peraltro "essere stata inserita, a seguito di un (Š)reclamo" del ricorrente, "in una black list di numerazioni da noncontattare per finalità commerciali", precisando che "tale lista,fornita a call center e partners commerciali di Vodafone al fine di evitarecontatti indesiderati, indica esclusivamente numerazioni da non contattare cuinon è associata alcuna ulteriore informazione"; il titolare del trattamentoha inoltre rilevato di non poter fornire indicazioni in ordine ai possibiliautori delle chiamate commerciali di cui l'interessato ha lamentato laricezione in quanto, "in assenza delle numerazioni dalle quali sarebberoprovenuti i contatti lamentati, non è in grado di risalire ai soggetti che liavrebbero generati", confermando comunque "la presenza della Suanumerazione nelle liste di utenti non contattabili e l'impegno ad evitarequalsiasi contatto indesiderato da parte dei nostri partners commerciali ocomunque di qualsiasi soggetto contrattualmente legato a Vodafone";

VISTAla nota, inviata via e.mail in data 22 ottobre 2013, con cui il ricorrente, nelprendere atto dell'impegno manifestato dal titolare del trattamento ad evitare,per il futuro, qualunque contatto non desiderato dall'interessato, ha eccepitola non esaustività del riscontro ottenuto, rilevando come, a frontedell'affermata "detenzione da parte della società" del solo"numero di utenza fissa dell'interessato", "non viene indicatoin che modo sia stato acquisito il dato"; il ricorrente, nel ribadire larichiesta di comunicazione degli estremi identificativi del titolare e delresponsabile del trattamento, ha contestato quanto affermato da controparte inordine all'impossibilità di individuare il/i soggetto/i autore/i delle chiamateindicate nel ricorso, tenuto conto del fatto che l'avvenuto inserimento,successivamente ad un reclamo proposto dall'interessato, del numero di utenzadel medesimo in una black list di persone non contattabili, implica che "amonte di ciò vi sia stata almeno una chiamata di natura commerciale nella qualelo scrivente ha manifestato la propria volontà di non voler più ricevere altrechiamate dello stesso tenore" e in relazione al quale ha chiesto diprecisare quale soggetto (Vodafone Omnitel N.V., TeleTu o società terze) abbiamaterialmente disposto il predetto inserimento; l'interessato ha infinecontestato la veridicità di quanto dichiarato dal titolare del trattamento inordine ai dati del ricorrente detenuti dal medesimo in quanto "in unarecente risposta fornita dalla Società, in relazione ad altra richiestaformulata direttamente a Vodafone e non a TeleTu, ha fornito risposta nellaquale confermava l'esistenza di tutta un'altra sere di dati";

VISTAla nota, datata 25 novembre 2013, con cui la società resistente, nel confermarequanto già in precedenza comunicato, ha chiarito che l'inserimento delnominativo del ricorrente nella cd. black list di soggetti non contattabili perfinalità commerciali è avvenuto a seguito di segnalazione presentatadall'interessato al Garante, precisando che "la predetta black list recaesclusivamente le numerazioni da non contattare, senza associare ad esse alcunaulteriore informazione"; il titolare del trattamento ha infine ribadito,relativamente alla richiesta di conoscere i soggetti responsabili dellechiamate indesiderate, che "in assenza della indicazione delle numerazionida cui sarebbero state effettuate le predette chiamate, non è in grado dirisalire ai soggetti autori delle stesse";

VISTAla nota, datata 4 dicembre 2013 e la successiva comunicazione dell'11 dicembre2013, con cui il ricorrente, nel prendere atto della procedura posta a base delsuo inserimento nella lista di persone non contattabili a fini commerciali, hacomunque ribadito le richieste già evidenziate nell'ultima nota fatta perveniredal medesimo;

VISTAla nota, datata 9 dicembre 2013, con cui il titolare del trattamento, nelribadire le modalità di inserimento delle numerazioni telefoniche nelle listedi soggetti non contattabili a fini commerciali, ha chiarito, in merito allediscordanze eccepite dal ricorrente in ordine alla comunicazione dei dati chelo riguardano detenuti dalla controparte, "che le informazioni rese con la(Š) comunicazione del 27 settembre sono relative ai soli dati presenti suisistemi TeleTu" in ordine ai quali verte l'odierno ricorso, mentre"la comunicazione datata 30 agosto 2013 (Š) cui fa riferimento nelle suerepliche (Š) era relativa ad una istanza di accesso rivolta direttamente aVodafone Omnitel NV, pertanto le verifiche ed il relativo riscontro riguardanoi dati presenti sui sistemi dedicati alla clientela Vodafone"; laresistente ha infine precisato, riguardo al chiarimento richiesto in ordinealla gestione delle cd. black list, che  "ad oggi Vodafone dispone didue differenti black list distribuite alle reti commerciali di cui si avvaleper la promozione dei servizi a marchio Vodafone e a marchio TeleTu"l'inserimento nelle quali "avviene attraverso una serie di canali (adesempio il Servizio Clienti) che sono distinti per i servizi Vodafone e TeleTu,motivo per cui le utenze da non contattare non possono confluire in unicalista";

RILEVATOche il titolare del trattamento, pur avendo confermato l'avvenuta iscrizionedel numero di utenza fissa intestato al ricorrente in una lista di persone noncontattabili per finalità commerciali, ponendolo dunque al riparo da futurechiamate non desiderate provenienti da Vodafone Omnitel N.V. o da società terzeincaricate dalla medesima (in relazione al marchio TeleTu), non ha tuttaviafornito un riscontro completo alle istanze avanzate dall'interessato,omettendo, in particolare, di indicare l'origine del dato in questione;

RITENUTO,pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover accogliere il ricorso edi dover, per l'effetto, ordinare a Vodafone Omnitel N.V. di  comunicareal ricorrente, secondo le modalità di cui all'art. 10 del Codice, l'origine deldato costituito dal numero di utenza fissa intestato al medesimo (utilizzato aifini delle promozioni a marchio TeleTu), entro trenta giorni dalla ricezionedel presente provvedimento;

RITENUTO,alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 149,secondo comma, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine airestanti profili, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontrosufficiente, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadell'ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, suquesta base, determinare l'ammontare delle spese inerenti l'odierno ricorsonella misura forfettaria di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, inparticolare, alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico diVodafone Omnitel N.V., in qualità di titolare del marchio TeleTu, nella misuradi euro 400, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTAla documentazione in atti;

VISTIgli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREla dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:

1)accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, ordina a Vodafone OmnitelN.V., in qualità di titolare del marchio TeleTu, secondo le modalità di cuiall'art. 10 del Codice, di comunicare al ricorrente, entro trenta giorni dallaricezione del presente provvedimento, l'origine del dato costituito dal numerodi utenza fissa intestato al medesimo;

2)dichiara non luogo a provvedere in ordine ai restanti profili;

3)determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e deidiritti del procedimento che vengono posti, nella misura di 400 euro, a caricodi Vodafone Omnitel N.V., in qualità di titolare del marchio TeleTu, la qualedovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti laresidua porzione delle spese.

IlGarante, nel prescrivere a Vodafone Omnitel N.V., in qualità di titolare delmarchio TeleTu, ai sensi dell'art. 157 del Codice, di comunicare qualiiniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presenteprovvedimento entro trenta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda chel'inosservanza di provvedimenti del Garante adottata in sede di decisione deiricorsi è punita ai sensi dell'art. 170 del Codice per la protezione dei datipersonali. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punitocon la sanzione amministrativa di cui all'art. 164 del Codice.

Ai sensidegli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presenteprovvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 18 dicembre 2013

Il presidente
Soro

Il relatore
Iannini

Il segretario generale
Busia