| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 18 DICEMBRE 2013 Registro dei provvedimenti n. 601 del 18 dicembre 2013 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale; VISTOil ricorso, presentato in data 20 settembre 2013 nei confronti di SorgeniaS.p.A., con cui Domenico D'Arrigo, rappresentato e difeso dall'avv. RosarioLeo, nel ribadire le istanze già avanzate ai sensi dell'art. 7 del Codice inmateria di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), hachiesto la comunicazione dei dati personali che lo riguardano detenuti dallasocietà resistente, con particolare riguardo a quelli raccolti in occasionedella presunta stipula di un contratto per la fornitura di energia elettricaavvenuta a seguito di adesione telefonica; il ricorrente ha chiesto poi diconoscere l'origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica deltrattamento, i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono esserecomunicati, oltre agli estremi identificativi del titolare e del responsabiledel trattamento; il ricorrente, infine, opponendosi al trattamento dei propridati per scopi commerciali, ha chiesto altresì il risarcimento dei danni subitie la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 27 settembre 2013con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato laresistente a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché la notadel 18 novembre 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine perla decisione sul ricorso; VISTAla nota trasmessa via e.mail il 6 dicembre 2013 con cui la resistente, nelfornire la ricostruzione delle vicende oggetto di ricorso, ha sostenuto che,dopo aver ricevuto l'adesione contrattuale del ricorrente da parte di unapropria agenzia esterna che ne aveva raccolto il consenso, per il tramite delfiglio convivente, nel corso della telefonata del 25 agosto 2011 (nella partefinale del colloquio veniva fornita anche una breve informativa ai sensidell'art. 13 del Codice), provvedeva a ricontattare il cliente allo scopo diverificarne l'effettiva volontà di aderire all'offerta commerciale inquestione, volontà che veniva di fatto confermata, sempre per il tramite delfiglio convivente (entrambi i file audio di registrazione vocale delletelefonate sono stati allegati alla nota); in seguito, Sorgenia S.p.A. hainizialmente inviato per posta all'indirizzo del ricorrente la lettera dibenvenuto del 27 agosto 2011 contenente il modulo di adesione al contratto, lanota informativa e le condizioni generali di contratto (il cui art. 14 contienel'informativa prescritta dall'art. 13 del Codice) e, ottenuta l'assegnazionedell'utenza, ha poi comunicato, con lettera del 3 novembre 2011, l'avvio dellafornitura a far data dal 1 novembre 2011; poi a seguito della lettera del 5dicembre 2011 con la quale il ricorrente, contestando la genuinità dellapropria adesione contrattuale, chiedeva l'annullamento del contratto, SorgeniaS.p.A. ha provveduto a tale annullamento informando anche il cliente, conlettera del 13 dicembre 2011, che fino al rientro nel mercato di maggiortutela, lo stesso avrebbe comunque fruito gratuitamente del servizio dierogazione elettrica, nessuna richiesta di pagamento potendo essergli avanzatané da Sorgenia stessa né da altro fornitore; successivamente, con lettera del 5marzo 2013 la resistente ha dato riscontro all'istanza ex art. 7 del ricorrentedatata 21 febbraio 2013 al quale ha comunicato di aver cancellato dai propriarchivi i dati personali dello stesso; Sorgenia S.p.A., alla luce delle vicendeintercorse tra le stesse parti, ha poi eccepito l'inammissibilità dell'odiernoricorso sostenendo in primo luogo che tra le parti è in corso una causa civileinstaurata dal ricorrente, antecedentemente all'avvio del ricorso, presso ilGiudice di Pace di Messina e secondariamente che Sorgenia S.p.A., sia con lalettera del 5 marzo 2013 che con la propria comparsa di costituzione e rispostadepositata nel giudizio civile, avrebbe fornito adeguata risposta allerichieste formulate dal ricorrente con l'istanza ex art. 7; rilevato, in ognicaso, che Sorgenia S.p.A. ha inteso comunicare al ricorrente di aver acquisitoi dati che lo riguardano attraverso la conversazione telefonica del 25 agosto2011, dati che corrispondono a quelli riportati nel contratto di fornitura eche non sono piò utilizzabili dalla società a fini commerciali e promozionaliper essere stati cancellati dagli appositi archivi; VISTAla memoria trasmessa via fax in data 12 dicembre 2013 con la quale ilricorrente si è dichiarato soddisfatto del riscontro ricevuto chiedendo alGarante di pronunciare il non luogo a provvedere sul ricorso con compensazionedelle spese del procedimento; RILEVATOche il ricorso, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, èammissibile posto che, pure in presenza delle medesime parti, l'oggetto dellegiudizio civile in corso attiene a profili contrattuali e non al trattamentodei dati personali; RILEVATOche la richiesta di risarcimento del danno è inammissibile posto che il Garantenon è competente in merito a tali richieste le quali possono, se del caso,essere proposte dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria; RITENUTOdi dover dichiarare, ai sensi dell'art. 149, secondo comma, del Codice, nonluogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento integrato nelcorso del procedimento il parziale riscontro già fornito prima dellapresentazione del ricorso; VISTOche, alla luce della dichiarazione del medesimo ricorrente, sussistono giustimotivi per compensare fra le parti le spese del procedimento; VISTAla documentazione in atti; VISTIgli artt. 145 e ss. del Codice; VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla prof.ssa Licia Califano; Roma, 18 dicembre 2013
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