| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 9 GENNAIO 2014 Registro dei provvedimenti n. 12 del 9 gennaio 2014 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale; VISTOil ricorso, pervenuto in data 2 ottobre 2013 nei confronti di Amtrust ClaimsManagement s.r.l., con il quale XY, rappresentata e difesa dall'avv. MariaStefania Bevilacqua, avendo subìto un rilevante danno a causa di un errorenell'intervento chirurgico cui era stata sottoposta nell'ottobre 2010,reiterando le richieste già avanzate ai sensi dell'art. 7 del Codice in materiadi protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto diavere conferma dei dati personali che la riguardano e di ottenere la lorocomunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l'origine, le finalità, lemodalità e la logica del loro trattamento, gli estremi identificativi deltitolare e del/i responsabile/i del trattamento, nonché dei soggetti ocategorie di soggetti cui i dati sono stati comunicati; ciò con specificoriferimento "ai dati riferiti alle relazioni mediche e alle relativevalutazioni redatte dai medici fiduciari della compagnia assicurativa" cuiera stata inoltrata richiesta di risarcimento dei danni riportati, nonché"ai dati contenuti nell'atto di quietanza di euro 50.000 precedentementeemesso (Š)"; la ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in propriofavore delle spese sostenute per il procedimento; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota dell'11 ottobre 2013con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato laresistente a fornire riscontro alle richieste dell'interessata, nonché la notadel 28 novembre 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per ladecisione sul ricorso; VISTAla nota pervenuta via fax il 20 dicembre 2013 con la quale il titolare deltrattamento, nel fornire riscontro alle diverse istanze dell'interessata, hacomunicato di avere trasmesso alla medesima "le relazioni medico legalidei nostri medici" incaricati e "l'atto di quietanza di euro 50.000omnia inviato il 18.6.2013 al patrocinatore (Š)"; VISTAla nota pervenuta via e-mail il 30 dicembre 2013 con la quale la ricorrente hadichiarato di essere soddisfatta del riscontro ottenuto affermando di voler"rinunciare a qualsiasi statuizione in ordine alle spese"; RITENUTOdi dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149,comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguatoriscontro alle istanze dell'interessata che, in ragione di ciò, ha manifestatola volontà di rinunciare al ricorso; VISTAla documentazione in atti; VISTIgli artt. 145 e ss. del Codice; VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici; Roma, 9 gennaio 2014
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