| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 13 FEBBRAIO 2014 Registro dei provvedimenti n. 75 del 13 febbraio 2014 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale; VISTOil ricorso pervenuto il 6 novembre 2013, presentato da XY, rappresentato edifeso dall'avv. Marco Barberio, nei confronti di KW in qualità diamministratore del Condominio di XX, in Taranto, con il quale il ricorrente,nel lamentare l'illecita installazione di alcune apparecchiature per lavideosorveglianza orientate "in varie direzioni sulle aree comuni di cuila scala R è circondata", ha ribadito le istanze precedentemente avanzateai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei datipersonali, con le quali aveva chiesto di avere conferma dell'esistenza di datipersonali che lo riguardano e di ottenere la loro comunicazione in formaintellegibile, di conoscerne l'origine, le finalità, le modalità e la logicadel loro trattamento e gli estremi identificativi del titolare e delresponsabile del trattamento nonché dei soggetti ai quali i dati medesimipossono essere comunicati; visto che il ricorrente si è altresì oppostoall'ulteriore trattamento per motivi legittimi, chiedendo anche lacancellazione dei dati eventualmente trattati in violazione di legge (conrelativa attestazione che tale operazione sia stata portata a conoscenza dicoloro ai quali i dati siano stati comunicati o diffusi), nonché laliquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 21 novembre 2013,con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del d.lg. n. 196/2003, hainvitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richiestedell'interessato, nonché la successiva nota del 3 gennaio 2014, con la quale èstata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso; VISTAla nota pervenuta via e-mail il 15 gennaio 2014, con la quale il condominioresistente, nella persona dell'amministratore KW, ha affermato che in conformitàa quanto deliberato dall'assemblea condominiale in data 30 luglio 2013 è statorealizzato un impianto di videosorveglianza che "al momento, dispone diuna videocamera posta all'esterno del fabbricato e che controlla la zona delcitofono e di una videocamera posta all'interno dell'androne di ingresso, checontrolla l'accesso al livello del piano terra"; nella medesima nota laparte resistente, oltre a precisare che l'impianto di videosorveglianza - comerisulta dal verbale della predetta assemblea condominiale - "dovràrispettare le vigenti normative sulla privacy sia con riguardo alle areesottoposte a sorveglianza sia con riferimento alla cancellazione automatica deidati registrati ad ogni 48 ore al fine di assicurare che l'impianto abbia unafunzione di esclusiva vigilanza dei beni e delle parti comunidell'edificio", ha anche dichiarato che "l'amministrazionecondominiale non dispone, né ha mai disposto, di alcun dato personaleriferibile alla videoregistrazione effettuata dall'impianto in discorso, giacchéper espressa volontà dell'assemblea è stato delegato il condomino Sig. (Š) alcontrollo periodico ed al corretto utilizzo dell'impianto da realizzarsi",aggiungendo peraltro di restare a disposizione qualora "invece ilricorrente intendesse accedere ad altri dati personali quali l'anagrafe deicondomini"; VISTAla nota pervenuta via e-mail il 27 gennaio 2014 con la quale il ricorrente, nelribadire integralmente le istanze formulate con il ricorso, ha evidenziato come"l'indeterminata sistematica cessione dei dati operata dal Condominiotitolare del trattamento in favore del condomino Sig. (Š)", anche seautorizzata dalla maggioranza dell'assemblea dei condomini, rappresenti una"indebita gratuita interferenza con le vite private dei vicini,controllati ben due volte e persino nel passaggio all'interno dell'andronecondominiale diretto verso le proprie abitazioni"; VISTAla nota pervenuta via e-mail il 7 febbraio 2014 con la quale il titolare deltrattamento, nell'affermare che "l'impianto di videosorveglianza inquestione non consente di monitorare in tempo reale l'accesso ed il transitodei condomini", ha precisato che "le due telecamere sono collegate adue masterizzatori, uno posto all'interno dell'androne di ingresso dellostabile ed uno posto all'interno dell'abitazione di proprietà del condominoSig. (Š). Tale secondo masterizzatore ha il solo scopo di evitare che qualcunopossa, sottraendo l'apparato installato presso l'androne di ingresso –vanificare l'attività di videosorveglianza"; RILEVATOche il ricorso verte sul trattamento di dati personali effettuato per mezzo diun impianto di videosorveglianza posto a protezione dei beni e delle particomuni del Condominio resistente e che tale trattamento consiste nella raccoltae registrazione delle immagini relative alle persone che transitanonell'androne condominiale; RITENUTOche, alla luce della documentazione in atti e delle dichiarazioni rese dalleparti, il trattamento dei dati personali effettuato nel caso di specie presentaprofili di illiceità; ritenuto infatti che l'accesso alle immagini risultaconsentito ad una persona che è stata solo genericamente individuatadall'assemblea condominiale nel verbale assembleare del 30 luglio 2013 senza unpuntuale atto di designazione quale incaricato del trattamento con il quale, inparticolare, sia stato individuato l'ambito del trattamento consentito nelrispetto di precise istruzioni impartite dal titolare del trattamento (art. 30del Codice); ritenuto inoltre che rispetto al trattamento in esame non è stataprevista l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza che garantiscanol'accesso alle immagini alle sole persone debitamente autorizzate nel rispettodelle istruzioni ricevute (che precludano, in particolare, accessi indebitialle stesse (cfr. v. provv. del Garante dell'8 aprile 2010 pubblicato in Gazz.Uff. n. 99 del 29 aprile 2010 e Vademecum – Il condominio e laprivacy del 10 ottobre 2013); RITENUTOquindi che la richiesta di opposizione per motivi legittimi all'ulterioretrattamento dei dati raccolti attraverso l'impianto di videosorveglianza inesame debba essere accolta e che pertanto il Condominio resistente, a decorreredalla data di ricezione del presente provvedimento, dovrà interrompere ilpredetto trattamento (ad esclusione dell'eventuale accesso ai dati personalidel ricorrente qualora questo intenda ribadire la propria richiesta di accessocon riferimento alle immagini ancora registrate) sino all'adozione degli attidi designazione ex art. 30 del Codice e delle misure di sicurezza idonee agarantire il rispetto delle prescrizioni impartite da questa Autorità nelprovvedimento dell'8 aprile 2010 e di cui dovrà essere data comunicazioneall'Autorità medesima, tenendo conto del disposto di cui all'art. 168 delCodice; RITENUTOinvece che deve essere dichiarato non luogo a provvedere, ai sensi dell'art.149, comma 2, del Codice, in ordine alle restanti richieste, avendo il titolaredel trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste medesime,seppure solo nel corso del procedimento; VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadell'ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, suquesta base, determinare l'ammontare delle spese inerenti l'odierno ricorsonella misura forfettaria di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, inparticolare, alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico delCondominio di XX, in Taranto, nella misura di euro 300, previa compensazionedella residua parte per giusti motivi; VISTAla documentazione in atti; VISTIgli artt. 145 e ss. del Codice; VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art.15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici; Roma, 13 febbraio 2014
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