| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 20 FEBBRAIO 2014 Registro dei provvedimenti n. 90 del 20 febbraio 2014 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della prof.ssaLicia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e deldott. Giuseppe Busia, segretario generale; VISTOil ricorso, presentato in data 19 novembre 2013 nei confronti di ITAS Mutua,con cui XY, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Gliatta, nel ribadire leistanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia diprotezione dei dati personali, d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito"Codice"), ha chiesto di avere accesso ai dati personali che la riguardanocontenuti in una "dichiarazione" dalla stessa sottoscritta durante unaccertamento eseguito con un fiduciario della predetta compagnia assicurativa,nel luogo dove era avvenuto il sinistro in cui l'interessata era statacoinvolta; la ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favoredelle spese sostenute per il procedimento; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 27 novembre 2013con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato laresistente a fornire riscontro alle richieste dell'interessata, nonché la notadell'8 gennaio 2014 con cui è stata disposta la proroga del termine per ladecisione sul ricorso; VISTAla nota, datata 11 dicembre 2013, con cui il titolare del trattamento, hacomunicato di aver aderito spontaneamente alle richieste della ricorrente, purritenendo di aver correttamente sostenuto, in risposta all'interpellopreventivo della stessa, l'applicabilità alla fattispecie in esame del dispostodi cui all'art. 8, comma 2, lett. e) del Codice; VISTAla comunicazione del 20 gennaio 2014 con la quale la ricorrente si è dichiaratasoddisfatta del riscontro ottenuto, pur lamentando il ritardo nell'acquisizionedi informazioni che erano rilevanti per la tutela delle proprie istanze risarcitorie; RITENUTO,alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 149,comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare deltrattamento fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo dopo la presentazionedel ricorso; VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenutocongruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerentiall'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 perdiritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare,alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di ITAS Mutua,nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giustimotivi; VISTAla documentazione in atti; VISTIgli artt. 145 e ss. del Codice; VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici; Roma, 20 febbraio 2014
|