| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 20 FEBBRAIO 2014 Registro dei provvedimenti n. 92 del 20 febbraio 2014 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, dellaprof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti edel dott. Giuseppe Busia, segretario generale; VISTOil ricorso presentato in data 23 dicembre 2013 nei confronti di ENI S.p.A., conil quale Daniele Beneventi (rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Boario),nel ribadire le istanze previamente avanzate ai sensi dell'art. 7 del Codice inmateria di protezione dei dati personali, d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (diseguito "Codice"), ha chiesto di avere conferma dell'esistenza deidati personali che lo riguardano e di ottenere la loro comunicazione in formaintellegibile, di conoscerne l'origine, le finalità e le modalità, gli estremiidentificativi del titolare del trattamento nonché i soggetti o categorie disoggetti ai quali i dati possono essere comunicati; visto che l'interessato, insede di interpello, ha poi precisato che la richiesta riguardava in particolare"il nominativo, l'indirizzo postale nonché i dati trasmessi nell'ambito deic.d. sistemi di informazioni creditizie"; il ricorrente ha chiesto altresìla liquidazione delle spese sostenute per il procedimento; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 10 gennaio 2014 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato lasocietà resistente a fornire riscontro alle richieste dell'interessato; VISTAla nota pervenuta via e-mail il 29 gennaio 2014 con la quale la societàresistente, nel fornire riscontro alle diverse istanze dell'interessato, harappresentato che il ritardo nella risposta è stato determinato dall'erronea"registrazione del reclamo pervenuto che ha seguito tempistiche diriscontro (Š) di 30 giorni di calendario dalla sua ricezione anziché i terminidi legge all'uopo previsti"; visto che, dal riscontro fornito,risulta che i dati dell'interessato sono trattati dalla società titolare conesclusivo riferimento ad un contratto di somministrazione per la fornitura digas per uso domestico; VISTAla memoria pervenuta via fax il 30 gennaio 2014 con la quale il ricorrente, nelsottolineare il ritardo con il quale la controparte ha fornito riscontro, hadato atto di aver ricevuto le informazioni richieste ed ha ribadito larichiesta di liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento; RITENUTOdi dover dichiarare, ai sensi dell'art. 149, secondo comma, del Codice, nonluogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito unadeguato riscontro, seppure solo dopo la proposizione del ricorso; VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadell'ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, suquesta base, determinare l'ammontare delle spese inerenti l'odierno ricorsonella misura forfettaria di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, inparticolare, alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico dellaresistente nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parteper giusti motivi in considerazione del riscontro fornito all'interessato,seppure in parte solo dopo la presentazione del ricorso; VISTAla documentazione in atti; VISTIgli artt. 145 e ss. del Codice; VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici; Roma, 20 febbraio 2014
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