| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 3 APRILE 2014 Registro dei provvedimenti n. 184 del 3 aprile 2014 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale; VISTOil ricorso pervenuto al Garante il 10 gennaio 2014, presentato nei confronti diMarsh Risk Consulting Services s.r.l., con il quale XY, non avendo ottenutoidoneo riscontro alle istanze previamente avanzate ai sensi dell'art. 7 deld.lg. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione deidati personali (di seguito "Codice"), ha ribadito le proprierichieste volte ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei datipersonali che la riguardano contenuti nella perizia medico-legale redatta dalmedico fiduciario incaricato dalla predetta società, nonché le modalità delloro trattamento; rilevato che la ricorrente ha chiesto di porre a carico dellacontroparte le spese sostenute per il procedimento; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 15 gennaio 2014 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato iltitolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata ela successiva nota del 10 marzo 2014 con la quale è stata disposta la prorogadei termini del procedimento; VISTAla nota pervenuta via fax il 6 febbraio 2014, con la quale la societàresistente, nel precisare di "avere svolto in favore del Comune diAvellino, sino al 31.12.2012, l'attività di gestione sinistri inoutsourcing", ha comunicato di avere trasmesso alla ricorrente copia dellaperizia medico-legale richiesta; VISTAla nota pervenuta via e-mail il 10 marzo 2014 con la quale la ricorrente, nelconfermare di avere ricevuto la documentazione oggetto del presente ricorso, haribadito la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese delprocedimento; RITENUTOdi dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149,comma 2, del Codice, avendo la società resistente fornito un adeguato riscontroalle richieste dell'interessata, seppure solo nel corso del procedimento; VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutatocongruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Marsh RiskConsulting Services s.r.l., stante la tardività del riscontro, nella misura dieuro 250, compensandone la residua parte per giusti motivi; VISTAla documentazione in atti; VISTIgli artt. 145 e s. del Codice; VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici; Roma, 3 aprile 2014
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