| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 3 APRILE 2014 Registro dei provvedimenti n. 183 del 3 aprile 2014 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale; VISTOil ricorso presentato al Garante il 13 febbraio 2014 nei confronti di TelecomItalia S.p.A. con cui XY, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Bianchi, hachiesto di ottenere i dati di traffico telefonico in entrata sull'utenza fissan. (Š) intestata al medesimo con riferimento alla mattina del 5 aprile 2013,specificando che il mancato accesso a tali dati esporrebbe il ricorrente ad unpregiudizio effettivo e concreto allo svolgimento delle investigazionidifensive di cui alla legge 7 dicembre 2000 n. 397, ma anche un"pregiudizio imminente ed irreparabile" in relazione all'udienza didiscussione relativa al procedimento penale in corso; il ricorrente ha ancherappresentato che tali dati risultano necessari per la verifica di specifichecircostanze di fatto (che ha anche sinteticamente descritto) nell'ambitodell'indagine penale che vede coinvolto il ricorrente come indagato; rilevatoche il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore dellespese sostenute per il procedimento; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 14 febbraio 2014,con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1 del d.lg. 30giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei datipersonali (di seguito "Codice")ha invitato il predetto titolare deltrattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato; VISTAla nota datata 20 febbraio 2014 con la quale Telecom Italia S.p.A.,rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Guerra, ha manifestato la volontà diaderire alla richiesta del ricorrente inviando, con comunicazione riservata alsolo ricorrente, i dati di traffico "in entrata" di cui all'utenza inquestione relativi alla mattina del 5 aprile 2013; VISTAla nota del 24 febbraio 2014 con la quale il ricorrente ha confermato di averricevuto i dati richiesti con il ricorso e di poter pertanto "definirechiusa la questione"; RITENUTOche deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensidell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito un sufficienteriscontro alle richieste del ricorrente, sia pure dopo la presentazione delricorso, trasmettendo allo stesso i dati relativi al traffico telefonico entrantesulla propria utenza telefonica fissa con riferimento alla mattina del 5 aprile2013; VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutatocongruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Telecom ItaliaS.p.A., nella misura di euro 250, compensandone la residua parte per giustimotivi; VISTAla documentazione in atti; VISTIgli artt. 145 e s. del Codice; VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla prof.ssa Licia Califano; Roma, 3 aprile 2014
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