| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 3 APRILE 2014 Registro dei provvedimenti n. 180 del 3 aprile 2014 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale; VISTOil ricorso, presentato in data 4 febbraio 2014 nei confronti di PrivaliaVendita Diretta s.r.l., con il quale Alessia Boario, rappresentata e difesadall'avv. Daniele Beneventi, nel ribadire le istanze previamente avanzate aisensi dell'art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice inmateria di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), hachiesto di avere conferma dell'esistenza dei dati personali che la riguardano,con specifico riferimento, così come precisato nell'interpello preventivo, alnominativo e all'indirizzo postale, di ottenere la comunicazione deglistessi in forma intellegibile, di conoscerne l'origine, le finalità e lemodalità del trattamento, gli estremi identificativi del titolare deltrattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i datipossono essere comunicati; visto che l'interessata, in sede di interpello, haprecisato che la richiesta doveva intendersi riferita, in particolare, alnominativo e all'indirizzo postale; la ricorrente ha chiesto altresì laliquidazione delle spese sostenute per il procedimento; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota dell'11 febbraio 2014con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato iltitolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata; VISTAla nota, datata 7 marzo 2014, con la quale il titolare del trattamento hafornito riscontro alle richieste dell'interessata, comunicando, tra l'altro, idati personali della medesima di cui è in possesso, l'origine degli stessi,nonché le finalità e le modalità del trattamento; RITENUTO,alla luce della documentazione in atti, di dover dichiarare non luogo aprovvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo lasocietà resistente fornito un adeguato riscontro alle richiestedell'interessata, seppure solo nel corso del procedimento; VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenutocongruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, inparticolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico diPrivalia Vendita Diretta s.r.l., nella misura di euro 150, previa compensazionedella residua parte; VISTAla documentazione in atti; VISTIgli artt. 145 e ss. del Codice; VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla prof.ssa Licia Califano;
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