Garante per la protezione
    dei dati personali


SOGGETTI PUBBLICI - SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI

Spett.le (...)

OGGETTO: Applicazione legge 675

Con riferimento alla vostra nota del 3 giugno 1997, facciamo presente che le comunicazioni di cui all'art. 27.2 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 devono essere inviate a questa Autorità solo dai soggetti pubblici che intendano effettuare una comunicazione o diffusione ad uno o più soggetti pubblici non previste da una legge o da un regolamento.

I privati e gli enti pubblici economici che trasmettano dati ad una pubblica amministrazione non devono procedere ad analoghe comunicazioni.

L'INPS può raccogliere i dati personali relativi ai soggetti che beneficiano dei trattamenti di integrazione salariale ai sensi del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, o di altre leggi, essendo il trattamento correlato allo svolgimento di funzioni istituzionali (art. 27.1 legge n. 675).

Nel trasmettere all'INPS tali dati, la vostra Società deve osservare l'art. 20 della legge 675. Il decreto n. 510 non prevede l'obbligo per il datore di lavoro di trasmettere all'INPS i dati relativi al personale già dipendente (art. 20.1 lettera c) legge n. 675), né tale obbligo pare rinvenibile in altre disposizioni di legge o di regolamento.

È quindi necessario acquisire il consenso dei lavoratori interessati, anche in forma orale purché documentata per iscritto.

Per i dati relativi allo stato di salute, il consenso deve avere necessariamente la forma scritta.

IL GARANTE