| Garante per la protezione     dei dati personali La seguente deliberazione concerne sempre l'eserciziodel diritto di cronaca con particolare riferimento alla diffusionea mezzo stampa della notizia di un invito a comparire dinanziall'autorità giudiziaria penale, prima che ne abbia conoscenzail diretto interessato. Roma, 2 luglio 1997                IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Visto l'esposto trasmessoil 17 giugno 1997 dai Dott. Cesare Romiti e Dott.Francesco PaoloMattioli; SEGNALA QUANTO SEGUE: La diffusione attraverso i mezzi di informazionedella notizia di un invito a comparire davanti all'Autoritàgiudiziaria penale nei confronti del Dott.Cesare Romiti e delDott.Francesco Paolo Mattioli, prima che di tale invito avesseroeffettiva conoscenza gli interessati, costituisce violazione dellenorme a tutela della riservatezza, in particolare dell'art. 9,co.1, lett. a) della legge n. 675 del 1996. IL GARANTE |