Garante per la protezione
    dei dati personali


Forze dell'ordine - Uso delle manette e diffusione foto segnaletiche

Provvedimento del 2 luglio 1997

 Roma, 2 luglio 1997

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione del 2 luglio 1997, ha espresso le seguenti valutazioni relative alla salvaguardia della dignit e della riservatezza degli indagati e degli imputati.

La prima riguarda il richiamo al rispetto della legge n. 492 del 1992 che vieta, salvo nei casi di pericolosit del soggetto o di pericolo di fuga o di circostanze che rendono difficile la traduzione, l'uso delle manette ai polsi.

La seconda riguarda alcuni organi di polizia che continuano a diffondere le foto segnaletiche degli arrestati. La raccolta di tali particolari informazioni personali finalizzata unicamente ad esigenze di sicurezza pubblica e di giustizia. La loro comunicazione ai mezzi di informazione fuori ditali finalit, non pi permessa dopo l'entrata in vigore della legge n. 675 del 1996, che esplicitamente qualifica come "dato personale" qualsiasi informazione che consenta di identificare un soggetto, quindi anche le fotografie.