Garante per la protezione
    dei dati personali


Roma, 22 luglio 1997                
Prot. n. 250/GAR               

Consiglio Nazionale degli Ordini degli Agenti diCambio               
P.za di Pietra, 91/a               
00186 Roma                

OGGETTO: Quesiti concernenti la legge 31 dicembre1996, n. 675.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti inordine ad alcune problematiche concernenti l'applicazione dellalegge 675/1996, si fa presente quanto segue.

In ordine al primo quesito riguardante l'eventualeobbligo, per gli studi professionali degli agenti di cambio, dirichiedere il consenso dei clienti per l'uso professionale deiloro dati personali, si segnala che nel caso di specie, l'art.12, comma 1, lett. b) della legge n.675/1996 dispone che il consensonon è richiesto, quando il trattamento è necessariofra l'altro per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contrattodel quale è parte l'interessato. Si ritiene tuttavia opportunofar rilevare che è comunque dovuta l'informativa all'interessatoanche nei casi in cui la legge non prevede il consenso dello stesso(cfr. artt. 10 e 41 della legge n.675/1996).

Si precisa peraltro che per la comunicazione e ladiffusione dei dati personali, ove non ricorrano i presuppostidi cui all'art. 20, comma 1, lett. e), è necessario acquisireil consenso dell'interessato.

Per quanto attiene, invece, alle perplessitàmanifestate da codesto Ordine circa il trattamento da parte dellaCONSOB dei dati acquisiti dalla stessa nel corso della attivitàispettiva e di vigilanza presso gli uffici professionali degliagenti di cambio, si rileva che ai sensi del combinato dispostodegli artt. 27, comma 1, e 61 del d.lg. 23 luglio 1996 n. 415,la Banca d'Italia e la CONSOB, per le materie di rispettiva competenza,possono chiedere, fra gli altri anche agli agenti di cambio, lacomunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenticon le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti.

Con riferimento alla preoccupazione espressa da codestoOrdine che i dati raccolti sulla clientela dalla CONSOB possanocircolare all'esterno senza controllo, si osserva che tale aspettoè puntualmente disciplinato dalle disposizioni riguardantiil segreto d'ufficio e la collaborazione fra autorità contenutenell'art. 30, comma 4, del citato d.lg, nonché dalle normedi sicurezza contenute nell'art. 15 della legge n.675/1996.

IL GARANTE