Garante per la protezione
    dei dati personali


Roma, 22 luglio 1997               
Prot. n. 251/GAR               

Ordine degli Architetti della Provincia di Sassari              
Viale Mameli, 42               
07100 Sassari               
(rif. prot. n.673/3 del 30/5/1997)                

e, p.c.                
Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Ingegneri edegli Architetti                

OGGETTO: Quesiti concernenti la legge 31 dicembrel996, n. 675.

Con riferimento alle considerazioni evidenziate dacodesto Ordine in merito alla pubblicità degli albi professionalidegli architetti e ad alcune modalità applicative dellalegge n.675/1996, si fa presente quanto segue.

E' opportuno premettere che in tema di pubblicitàdegli atti e dei documenti detenuti dai soggetti pubblici, anchedopo l'entrata in vigore della legge n.675/1996, per i registri, glielenchi, gli atti o i documenti da considerare pienamente pubblici,in quanto conoscibili da chiunque per espressa disposizione dilegge o di regolamento, e per quelli la cui conoscibilitàsia circoscritta, devono essere osservate le norme che regolanola conoscibilità e la pubblicità degli atti (cfr.gli artt. 12, comma 1, lett. c), 20, comma 1, lett. b), 28, comma4, lett. f) e 43, comma 2, della legge n.675/1996).

Va rilevato che nel caso di specie la legge 24 giugno1923, n.1395 (art. 5) e il r.d. 23 ottobre 1925, n.2537 (artt.3 e 23) demandano al Consiglio dell'Ordine il compito di procederealla formazione e all'annuale revisione e pubblicazione dell'albodandone comunicazione all'autorità giudiziaria e alle pubblicheamministrazioni. L'albo è inviato alle Corti di appello,ai tribunali, alle preture, alle prefetture, alle camere di commercioaventi sede nel distretto dell'Ordine e altri Consigli dell'Ordine;può essere trasmesso, inoltre, ad enti pubblici e a privatinei casi che il Consiglio reputi opportuno e, dietro pagamento,può essere rilasciata copia a chiunque ne faccia richiesta.

Pertanto, tali fonti normative disciplinano espressamentele forme di pubblicità dell'albo prevedendone, altresì,l'invio di copia ad altri soggetti pubblici o privati. Tale regimedi pubblicità permette la conoscibilità pressochéindifferenziata di ciascun albo da parte di chiunque. Quindi,con riferimento all'art. 27, commi 2 e 3, della legge n.675/1996, nonsi ravvisano ostacoli alla consegna di un esemplare stampato adaltri enti pubblici o ad altri ordini provinciali, nonchéalla comunicazione e diffusione a privati e ad enti pubblici economicidei dati personali contenuti nell'albo.

Si precisa peraltro che con i decreti delegati previstidalla legge n.676/1996 sarà dettata una disciplina integrativariferita alla utilizzazione di dati provenienti da archivi e registritenuti da pubbliche amministrazioni.

In relazione al quesito posto nell'ultima parte dellanota in esame occorre rilevare che il trattamento dei dati personalida parte dei soggetti pubblici è consentito soltantoper lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispettodei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti (art. 27, comma1). Ad esempio, può ritenersi conforme alla suddetta disciplinalegislativa il trattamento da parte dell'Ordine dei dati relativiall'eventuale disponibilità degli iscritti ad essere nominatiin commissioni edilizie comunali o di collaudo, ove ciòsia riconducibile a specifiche normative di settore; lo stessopuò dirsi per i dati riguardanti la posizione giuridicaed economica degli iscritti all'albo, ove tale trattamento sianecessario all'Ordine per lo svolgimento delle attivitàdi controllo e di disciplina istituzionalmente previste.

In ogni altro caso in cui non si ravvisino le condizionisopra citate, il trattamento dei dati sarebbe operato in violazionedella legge n.675/1996.

IL GARANTE