Garante per la protezione
    dei dati personali


Roma, 22 luglio 1997                
Prot. n. 252/GAR               

Spett.le (....)               

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione al trasferimentodi dati personali all'estero

Si fa riferimento alla lettera del 23 giugno 1997,con la quale è stata richiesta l'autorizzazione al trasferimentodi dati personali verso Paesi non appartenenti all'Unione europea,ai sensi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Si osserva che il trasferimento di dati all'estero,che deve essere notificato al Garante anche quando vi sia un trasferimentoinfracomunitario di dati sensibili, è consentito in ognicaso qualora ricorra taluno dei presupposti previsti dalle lettereda a) ad f) del comma 4 dello stesso art. 28 (ad esempio, laddovel'interessato abbia espresso il consenso al trasferimento, oppurequando quest'ultimo risulti necessario per eseguire obblighi derivantida un contratto).

Nelle medesime situazioni, quindi non occorre richiederel'autorizzazione che può essere rilasciata dal Garante"sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato,prestate anche con un contratto" (l'art. 28, comma 4, lett.g), né attendere il decorso del termine previsto dal comma2 dello stesso articolo.

Si rileva, inoltre, che alcuni dei dati indicatinella richiesta attengono a persone giuridiche, enti ed associazionie che a tali dati non si applicano le disposizioni di cui all'art.28 (si veda, in proposito, l'art. 26, comma 2).

Si invita, pertanto, a rivalutare l'effettiva necessitàdi un'autorizzazione e, in ogni caso, ad integrare la richiesta,precisando quali garanzie s'intendano adottare, anche a livellocontrattuale per la tutela dei soggetti interessati, avendo particolareriguardo alle modalità del trasferimento, alla natura deitrattamenti previsti nei Paesi destinatari, alle relative finalità,alla natura dei dati e alle misure di sicurezza.

La prestazione di tali garanzie è essenzialenei casi in cui lo Stato di destinazione o di transito non assicuriun livello adeguato di tutela delle persone, nei termini previstidal comma 3 dell'art. 28.

IL GARANTE