Garante per la protezione
    dei dati personali


A seguito di alcune segnalazioni inviate da organizzazionisindacali di categoria, il Garante ha esaminato i modelli di informativae di consenso distribuiti dalla società in questione aipropri dipendenti.
I modelli, pur necessitando delle modifiche evidenziatenella decisione, non sono apparsi nella sostanza, difformi rispettoalle disposizioni dettate in materia dalla disciplina sulla privacy.

Roma, 30 luglio 1997                

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Informato della predisposizione da parte della (...)di alcuni modelli di informativa e di consenso distribuiti aidipendenti, osserva quanto segue.

Il modello pervenuto soddisfa in buona parte i requisitiprevisti dall'art. 10, comma 1, della legge n. 675/1996, ma necessitadi alcune modifiche talune delle quali di ordine formale.

Accanto all'indicazione relativa alle finalitàdel trattamento, va inserito un riferimento alle modalitàdel trattamento, precisando non tanto quali delle operazioni dicui all'art. 1 della legge sono concretamente effettuate, quantole principali metodologie applicate e la logica osservata (es.:indicazione di particolari elaborazioni).

Il punto 2 andrebbe sviluppato in modo da precisareche la comunicazione dei dati è necessaria per legge oper contratto per l'instaurazione del rapporto di lavoro o pereffettuare alcune prestazioni specifiche.

Nel punto 3, appare necessaria una precisazione formalein modo da rappresentare chiaramente all'interessato che restanofermi i limiti previsti dalla legge n. 300 del 1970 sulla raccoltadei dati relativi al personale dipendente.

Nel punto 6, occorre indicare il nominativo dellapersona fisica responsabile, a meno che si preferisca designarecome «responsabile» l'ente nel suo complesso, analogamentea quanto si è indicato nel punto 5 a proposito degli altriresponsabili.

Appare da ultimo opportuno che dai punti 7, 8 e 9del modello di informativa emerga con maggiore precisione la circostanzache la comunicazione dei dati ai fini ivi indicati è facoltativaper l'interessato e condiziona, ovviamente, le prestazioni elencatenei punti medesimi.

Ciò premesso, visto l'art. 31, comma 1, lett.c), della legge n. 675/1996, trasmette copia della presente segnalazionealla (...) nonché, per opportuna conoscenza, allo SlaiCobas e alla Fiom.

IL GARANTE