Roma, 4 agosto 1997               
Prot. n. 281/GAR               
Sindacato Nazionale Autonomo dottori commercialisti               
Via Gregorio VII, 268               
00165 Roma               
(Rif. nota del 13 giugno 1997)               
OGGETTO: Quesiti concernenti la legge 31 dicembrel996, n. 675
Con riferimento alla richiesta di chiarimenti inmerito alla pubblicità dell'albo professionale dei dottoricommercialisti e agli adempimenti previsti dalla legge n.675,si fa presente quanto segue.
Per quanto attiene al primo quesito, si osserva chela legge n.675 non ha modificato la disciplina legislativa relativaal regime di pubblicità degli albi, ma ha ribadito cheoccorre rispettare norme che regolano la conoscibilitàe la pubblicità di tali atti (cfr. gli artt. 12, comma1, lett. c), 20, comma 1, lett. b), 28, comma 4, lett. f) e 43,comma 2, della legge n.675/1996).
Il d.P.R. 27 ottobre 1953, n.1067 sull'ordinamentodella professione di dottore commercialista, dispone (art. 29)che l'albo deve essere comunicato, a cura del consiglio dell'Ordine,al Ministero di grazia e giustizia, al Consiglio nazionale, aicapi della Corte di appello, dei tribunali e delle preture deldistretto, nonché agli altri consigli dell'Ordine.
Tale fonte normativa non disciplina espressamentele forme di consultazione dell'albo presso l'Ordine e l'inviodi copia ad altri soggetti pubblici o privati.
Tuttavia, le comunicazioni poc'anzi indicate rendonopossibile una diffusa conoscibilità dell'albo presso leamministrazioni destinatarie.
Inoltre, gli albi dei liberi professionisti sonoispirati per loro stessa natura e funzione ad un regime di pienapubblicità, anche in funzione della tutela dei dirittidi coloro che a vario titolo hanno rapporti con gli iscritti aglialbi.
Pur comprendendo la cautela alla quale si èispirato l'Ordine dei dottori commercialisti, deve quindi ritenersiche il d.P.R. n.1067/1953 permetta all'Ordine di comunicare edi diffondere a privati e ad altri enti pubblici economici i datipersonali contenuti nell'albo (art. 29 d.P.R citato; art. 27,comma 3, legge n.675).
Per quanto riguarda la richiesta, avanzata da codestoSindacato, di utilizzare il targhettario relativo agli iscrittiall'albo e all'elenco speciale, si ritiene che spetti a ciascunOrdine di valutare l'opportunità e la praticabilitàdi una tale forma di comunicazione.
In ordine al secondo quesito, non si ravvisano ostacolidi principio alla creazione da parte di codesto Sindacato di unarchivio o indirizzario degli iscritti.
Resta tuttavia ferma l'esigenza che i dati sensibilisiano trattati con il consenso scritto dell'interessato e previaautorizzazione di questa Autorità. A tale riguardo, siricorda che l'art. 4, comma 1, del d.lg. 9 maggio 1997, n.123ha stabilito che le disposizioni della legge n.675 che prevedonouna autorizzazione del Garante saranno applicate a decorrere dal30 novembre 1997, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni-tipovalide per tutti coloro che appartengono a determinate categorieo trattano talune specie di dati. Di conseguenza, fino a taledata il trattamento di dati sensibili non richiede autorizzazioni.
Si precisa infine che codesto Sindacato, in quantotitolare di un trattamento di dati personali, deve altresìadempiere agli obblighi di cui agli articoli 7, 10, 11 e 41 dellalegge n.675.
IL GARANTE