Garante per la protezione
    dei dati personali


Con questa decisione, il Garante ha risposto adalcuni interrogativi posti anche tramite dichiarazioni alla stampa,concernenti la conoscibilità degli stipendi corrispostida parte dei concessionari di pubblici servizi.

Roma, 16 settembre 1997                

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Visti gli atti d'ufficio in ordine alla pubblicitàdei dati riguardanti le retribuzioni e le altre indennitàcorrisposte dai concessionari di pubblici servizi;

OSSERVA

In relazione ad alcuni interrogativi posti ancheattraverso dichiarazioni alla stampa, a questa Autoritàè stata richiesto di chiarire se, ed in quale misura, leinformazioni riguardanti le retribuzioni e le altre indennitàcorrisposte dai concessionari di pubblici servizi siano conoscibilie possano essere oggetto di diffusione attraverso mezzi di comunicazione.

Giova premettere che la legge 31 dicembre 1996, n.675,considera anche tali informazioni come «dati personali»,qualora esse siano collegate a persone fisiche identificate oidentificabili.

Tuttavia, l'applicabilità di tale legge noncomporta necessariamente un regime di assoluta riservatezza deidati, dovendosi verificare caso per caso se sussistono altri dirittio interessi meritevoli di pari o superiore tutela.

La legge n.675 (art. 43) ha abrogato le disposizioniincompatibili con la nuova normativa o con i relativi principifondamentali.

Peraltro, tra le disposizioni non abrogate rientrano,certamente, quelle concernenti la pubblicità degli attiparlamentari, dei contratti collettivi di lavoro e dei documentiamministrativi, o che riguardano il controllo da parte della Cortedei conti o il legittimo esercizio del diritto di cronaca.

In questo quadro, i dati personali concernenti leclassi stipendiali, le indennità e gli altri emolumenticorrisposti ad amministratori, dirigenti e lavoratori dipendentied autonomi da concessionari di pubblici servizi (quali, ad esempio,le Ferrovie dello Stato S.p.a. e la Rai S.p.a.) sono da ritenersiconoscibili da parte delle competenti autorità pubblichee di chiunque vi abbia interesse, attraverso:

a) la lettura degli atti parlamentari nei quali sonodocumentate le doverose risposte fornite ad interrogazioni e adinterpellanze parlamentari, ovvero in sede di riscontro a richiestedi chiarimenti provenienti dalle commissioni di vigilanza o daautorità di controllo;

b) l'esame dei contratti collettivi, destinati perloro stessa natura ad un regime di diffusa conoscibilità;

c) l'accesso ai documenti amministrativi che la legge7 agosto 1990, n.241 rende accessibili da parte di chiunque viabbia un interesse giuridicamente rilevante, personale e concreto(art.22 L. n.241/1990; art. 2 d.P.R. n.352/1992), nonché da partedi amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessipubblici o diffusi (art. 9 d.P.R. n.352/1992);

d) in sede di esercizio del diritto di cronaca daparte di chi esercita la professione di giornalista o collaboraoccasionalmente ai mezzi di informazione (artt. 12, 20 e 25 L. n.675/1996).

E' necessario aggiungere che la legge n.241/1990garantisce l'accesso ai documenti amministrativi e la correlativatrasparenza anche nei confronti dei concessionari di pubbliciservizi, i quali possono essere anche soggetti privati (Cons.St., sez. IV 17 giugno 1997, n.649).

Inoltre, l'accesso ai documenti amministrativi èriconosciuto anche con riferimento ad atti di diritto privato- quale ad esempio un contratto - utilizzati ai fini dell'attivitàamministrativa (Cons. St., sez. IV 4 febbraio 1997, n.82).

Con riferimento a ciascuna delle forme di pubblicitàpoc'anzi evidenziate, non può ritenersi prevalente l'eventualeinteresse alla riservatezza sulle somme percepite a titolo diretribuzione o di corrispettivo.

Parimenti, con riferimento al rapporto tra dirittodi cronaca e diritto alla riservatezza, deve ritenersi correttal'esposizione di cifre e classi stipendiali che, benchéaccostate a determinate persone fisiche, soddisfano pur semprel'interesse pubblico alla conoscenza della prassi in atto pressosoggetti che, pur operando, di regola, secondo norme privatistichee in base a logiche di mercato, svolgono attività aventiuna particolare connotazione

Resta peraltro ferma la necessità che talidati siano esatti, completi e acquisiti correttamente (art. 9l. n.675), e che siano invece mantenuti riservati quei dati piùspecifici che derivano dalla considerazione di vicende diversificatedalla retribuzione-tipo e relative a circostanze personali o familiari,e che possono avere anche natura sensibile (es.: esistenza dideterminate ritenute previdenziali e assistenziali; cessioni distipendio; deleghe per iscrizioni ad associazioni sindacali).

IL GARANTE