A seguito di alcune segnalazioni sottoscritteda dipendenti dell'ENEL, il Garante ha indicato a tale societàle modificazioni da apportare ai modelli per l'informativa e perla prestazione del consenso già inviati al personale dipendente.
Roma, 16 ottobre 1997                
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Visti gli atti trasmessi da dipendenti dell'ENELSpA e dall'organizzazione sindacale Cobas Energia, concernentii modelli di informativa, di richiesta del consenso e di designazionedegli incaricati del trattamento, distribuiti dall'anzidetta societàdopo l'entrata in vigore della legge n.675/1996;
Viste, in particolare, le lettere inviate a questaAutorità dal Cobas Energia il 5 giugno 1997, da un gruppodi dipendenti ENEL il 5 giugno 1997, dalla Sig.ra Bruna Gazzelloniil 14 giugno, 21 luglio e 25 agosto 1997, dalla Sig.ra VivianaTizi il 6 giugno e 21 luglio 1997 e dalla Sig.ra Maria Rita Muziil 13 giugno e 25 agosto 1997;
Esaminata la documentazione trasmessa dall'ENEL SpA,la quale, nel termine concesso, ha predisposto un nuovo modello,composto da «un comunicato al personale» (recante «informazionisul trattamento dei dati personali» ai sensi dell'art. 10,legge n.675/1996) e da una lettera allegata (contenente la dichiarazionedel consenso dell'interessato);
Esaminata la versione definitiva di tale modello,depositata il 26 settembre scorso;
Ritenuto che tale modello soddisfa in buona partei requisiti previsti dalle disposizioni della legge n.675/1996;
Ritenuto opportuno che l'ENEL SpA proceda senza ritardoa riformulare il modello di designazione degli incaricati deltrattamento, specificando a quali categorie di dati abbia accessociascun dipendente;
Rilevato che diversi dipendenti hanno manifestatogià, sulla base del vecchio modello, il consenso al trattamentodei propri dati personali da parte dell'ENEL SpA, e che altridipendenti non hanno invece prestato ancora il consenso o si sonorifiutati di prestarlo;
Rilevato, inoltre, che le Sig.re Gazzelloni, Tizie Muzi hanno esercitato i diritti previsti dall'art. 13 dellalegge n.675/1996, chiedendo di conoscere i dati personali che leriguardano in possesso dell'ENEL SpA;
Ritenuto che le lettere inviate dalla Sig.re Gazzellonie Tizi il 21 luglio scorso e dalla Sig.a Muzi il 25 agosto u.s.vanno qualificate, per la forma e per il contenuto, come reclamiai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. d), della legge n.675/1996,anziché come ricorsi ai sensi dell'art. 29 della medesimalegge;
Constatato che il modello di consenso è riferito,per i dati diversi da quelli sensibili, alle sole ipotesi di comunicazionee diffusione (art. 20 legge n.675/1996) e non riguarda i casi incui non è necessario richiedere il consenso ai sensi dell'art.12 della legge n.675/1996;
Visto l'art. 31 della legge 31 dicembre 1996, n.675;
SEGNALA
all'ENEL SpA le seguenti modificazioni da apportareal trattamento dei dati:
1) il modello di informativa, che va inviato agliinteressati senza ritardo e capillarmente, dovrà esserecosì integrato:
a) nella prima pagina, occorre precisare se l'informativaè resa in riferimento a dati raccolti presso terzi o pressol'interessato, ovvero da entrambi (art. 10, commi 1 e 3, leggen.675/1996). Inoltre, qualora le persone fisiche indicate in fondoa tale pagina svolgano tutte, come sembra, la funzione di «responsabili»del trattamento (art. 8 legge n.675/1996), è necessario apportareal testo una precisazione formale; si rende superfluo così,indicare alla quinta pagina gli estremi identificativi dei medesimiresponsabili. Laddove, invece, le persone indicate a pag. 1 rivestanonon la qualità di responsabili ma quella di legali rappresentantidell'ENEL SpA, le indicazioni ad esse relative sarebbero superflue;
b) nella terza pagina, l'inciso relativo alle modalitàdel trattamento deve essere completato da un riferimento allalogica su cui si basa il trattamento, individuando, in particolare,i principali criteri e le metodologie di elaborazione dei dati;
2) così riformulato, il nuovo modello di informativa(«comunicato al personale») deve essere inviato nuovamenteai dipendenti che hanno manifestato già il proprio consensoo che si sono rifiutati di prestarlo;
3) di provvedere senza ritardo e non oltre il 30novembre p.v. a riformulare le formali designazioni degli incaricatidel trattamento (artt. 8, comma 5, e 19 legge n.675/1996), precisandopuntualmente a quali trattamenti i medesimi incaricati possonoprendere parte, attenendosi anche alle direttive ed alle istruzioniimpartite dalla società e dai responsabili del trattamento.A tale riguardo, si precisa che la mera assegnazione del dipendentead una struttura interna non soddisfa, di per sé, ai requisitiprevisti dalla legge, dovendo risultare chiaro a quali categoriedi dati gli incaricati abbiano accesso (al limite, anche integrandoil mansionario di ciascuna struttura con un riferimento alle operazionidi trattamento ammesse presso tale struttura, in modo tale chela formale preposizione ad essa presupponga, univocamente, l'incaricodi compiere le operazioni medesime);
4) di fornire riscontro senza ritardo alle richiesteavanzate dalle Sig.re Bruna Gazzelloni, Viviana Tizi e Maria RitaMuzi ai sensi dell'art. 13 della legge n.675/1996, comunicando loroi dati personali trattati dalla società.
L'Ufficio del Garante provvederà a comunicarela presente pronuncia ai soggetti interessati.
IL PRESIDENTE