Garante per la protezione
    dei dati personali


La segnalazione del Garante si riferisce ad unquestionario apparso su un quotidiano a diffusione nazionale,che contrastava con la legge n. 675/1996 in particolare per quantoriguarda le disposizioni relative l'informativa all'interessatoe la prestazione del consenso.

Roma, 21 ottobre 1997                

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Vista la segnalazione di questa Autorità del19 giugno 1997;

Vista la richiesta di proroga del termine per laformulazione di deduzioni scritte, presentata dalla Calyx ItaliaS.r.l. il 1 luglio 1997;

Vista la comunicazione 9 luglio 1997, prot. n.219,con la quale questa Autorità ha accordato il termine diquindici giorni per la trasmissione di documenti e di eventualiosservazioni da parte della Calyx Italia S.r.l.;

Esaminate le osservazioni presentate dalla CalyxItalia s.r.l. in data 15 luglio 1997;

Rilevato che l'anzidetta società intende modificaresenza ritardo il questionario e l'allegata lettera esplicativain linea con quanto segnalato da questa Autorità, apportando,in particolare, le seguenti correzioni:

a) l'informativa sarà collocata nella primaparte del questionario e riformulata in modo conforme all'art.10 della legge n.675/1996;

b) nel questionario non saranno più contenuterichieste di informazioni personali aventi natura sensibile;

c) verrà previsto un apposito spazio per lamanifestazione del consenso da parte degli altri componenti delnucleo familiare al trattamento dei propri dati personali;

Ritenuto che l'interessato deve poter esprimere ilconsenso «liberamente» (art. 11, comma 3, legge n.675/1996)e che di conseguenza il nuovo questionario deve permettere all'interessatodi esprimere un consenso differenziato per ciò che riguarda,da un lato, la partecipazione al concorso e il trattamento deidati a cura della Calyx e, dall'altro, i distinti trattamentieffettuati dai terzi;

Considerato che:

a) contrariamente a quanto ritenuto dalla Calyx ItaliaS.r.l. nelle deduzioni per iscritto, le finalità del trattamentosono state indicate in termini generici, inidonei a far comprenderela concreta utilizzazione dei dati «per motivi di marketinged analisi di mercato» che verrebbe posta in essere ancheda parte di terzi;

b)il questionario non conteneva alcuna informazioneall'interessato riguardo alle modalità del trattamento,informazione che avrebbe dovuto comprendere una descrizione dellalogica sulla quale si basa il trattamento e dei principali criterie metodologie di elaborazione dei dati;

c) è risultata generica l'informativa riguardoai soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambitodi diffusione dei dati «aziende che producono beni ed offronoservizi in Italia», non essendo state individuate le categoriedi soggetti destinatari della comunicazione riassunte nella formula;

conformemente alle precedenti pronunce di questaAutorità, il consenso manifestato da coloro che hanno sottoscrittoil questionario non può legittimare il trattamento ulterioreda parte dei «partners contrattuali», ai quali i datisono stati comunicati, poiché il consenso deve essere manifestatoin forma specifica, Ovvero nei confronti di determinati trattamentida parte di Uno o più titolari individuati nominativamente;

Considerato che, per altro verso, il questionariogià inviato reca, sia pure in maniera incompleta, le altreindicazioni previste dall'art. 10 della legge n. 675/1996 e, inparticolare, i riferimenti relativi:

1) alla natura facoltativa del conferimento dei datie alle conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere, chepossono ricavarsi, sia pure con difficoltà, dall'impostazionesistematica del questionario e della lettera esplicativa, nonchéda alcune indicazioni contenute nello stesso questionario (come,ad esempio, l'inciso «se non si desidera rispondere a qualchedomanda è sufficiente che la ignori»);

2) ai diritti previsti dall'art. 13 della legge n.675/1996,per i quali il riquadro azzurro posto nell'ultima pagina del questionarioreca un'indicazione sintetica;

3) ai dati relativi al titolare del trattamento,individuati nel riquadro poc'anzi citato («Calyx Italia s.r.l.,via M. Gorki 69, 20092 Cinisello Balsamo (MI)»);

Ritenuto che, sulla base di quanto appena consideratoe dell'impegno assunto dalla Calyx nei confronti dei sottoscrittoriin relazione allo Svolgimento del concorso, non sirinviene una lesione dei diritti degli interessati tale da giustificarela totale interruzione del trattamento dei dati e che l'informativacontenuta nel questionario originario può ritenersi sufficientementechiara per ciò che attiene al trattamento dei dati finalizzatial solo svolgimento del concorso.

Preso atto che la Calyx Italia S.r.l. ha manifestatospontaneamente l'intenzione di non proseguire il trattamento deidati sensibili e dei dati relativi ai soggetti diversi dai compilatoridel questionario

Ritenuto possibile che la Calyx Italia S.r.l. proseguail trattamento dei dati non sensibili relativi ai compilatoridel questionario raccolti a partire dall'8 maggio 1997, ai solifini dello svolgimento del concorso e delle iniziative a questofunzionali, restando peraltro aperta la possibilità dicomunicare ulteriormente ai terzi i dati in forma anonima;

Visto l'art. 31 della legge 31 dicembre 1996, n.675/1996;

PER QUESTI MOTIVI

segnala alla Calyx Italia S.r.l. la necessitàdi proseguire nei termini sopraindicati il trattamento dei datipersonali raccolti dopo l'8 maggio 1997.

IL PRESIDENTE