In risposta ad un quesito posto dalla Prefettura di Prato,il Garante ha illustrato le disposizioni di cui all'art. 27 dellalegge 675/1996, concernenti il trattamento dei dati personali daparte dei soggetti pubblici.
Roma, 4 dicembre 1997
Al Prefetto di
Prato
e, p.c.
Al Ministro dell'Interno
Gabinetto
Roma
OGGETTO: Costituzione di una banca dati relativaall'immigrazione extracomunitaria in ambito provinciale.
La S.V ha chiesto un parere di questa Autoritàin ordine al progetto di istituzione di una banca di dati personalirelativa agli immigrati extracomunitari nella provincia di Prato,che dovrebbe essere accessibile ad alcuni enti pubblici e ad organizzazionidi categoria, anche mediante una graduazione dei livelli di accesso.
La S.V. ha allegato un fac-simile della scheda informativache dovrebbe riguardare ciascun immigrato, dalla quale si evinceche alcuni dati (nazionalità; luogo di nascita), speciein ragione del loro inserimento in uno specifico contesto cheriguarderebbe solo l'immigrazione extracomunitaria, risulterebberodi natura sensibile in quanto idonei a rivelare l'origine razzialeo etnica degli interessati, anche attraverso il collegamento conaltri dati in possesso dello stesso titolare o di terzi.
Al riguardo, occorre far presente che la legge n.675/1996 disciplina il trattamento dei dati da parte dei soggettipubblici nell'ambito dell'articolo 27, mentre il trattamento deidati sensibili è regolato dall'articolo 22, comma 3.
Quest'ultima norma prevede che il trattamento deidati sensibili da parte della pubblica amministrazione èlecito solo se è autorizzato da una disposizione di leggenella quale siano specificati i dati che possono essere trattati,le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interessepubbliico perseguite.
Ciò premesso, nel caso in cui il trattamentodei dati sensibili oggetto della richiesta di parere abbia avutoinizio prima dell'8 maggio 1997 - data di entrata in vigore dellalegge n. 675/1996 - può applicarsi una disposizione transitoria(art. 41, comma 5, legge n. 675/1996) che permette ai soggettipubblici di proseguire fino al 7 maggio 1998 i trattamenti inatto anche in assenza di una specifica legge, comunicando talecircostanza al Garante. Si precisa che tale norma transitoriapuò essere correttamente applicata anche nel caso di inserimentodi nuovi dati in un archivio già esistente alla data dell'8maggio 1997, oppure nel caso di utilizzazione (ai fini dell'istituzionedell'archivio) dei dati che la Prefettura ha raccolto in precedenzaper altre finalità.
Nel caso in cui il trattamento sia iniziato dopol'8 maggio 1997, occorre necessariamente intervenire sulle fontiche disciplinano l'attività del Ministero dell'Internoa livello centrale e periferico, regolando con norme di rangolegislativo le caratteristiche dei vari tipi di archivi relativiagli immigrati, compreso quello al quale si riferisce il parere.A tal fine potrebbe essere utilizzato lo strumento del decretolegislativo in attuazione della legge delega 31 dicembre 1996,n. 676, oppure potrebbero essere introdotte apposite disposizioninel disegno di legge concernente la disciplina dell'immigrazionee norme sulla condizione dello straniero (Atto Senato 2898),già approvato dalla Camera dei deputati il 19 novembre1997 e attualmente all'esame della Commissione affari costituzionalidel Senato.
Si ritiene opportuno rappresentare alla S.V. che,anche la raccolta di dati relativi agli immigrati, qualora iltrattamento dei dati sia iniziato dopo l'8 maggio 1997, potrebbeessere intrapresa comunque nelle more dell'emanazione delle predettenorme legislative, omettendo di indicare le generalitàdegli interessati nelle schede informative da utilizzare per larilevazione. Ciò permetterebbe di poter acquisire egualmentegli elementi conoscitivi utili per uno studio analitico del fenomeno"immigrazione" e dei suoi riflessi sul tessuto economicoe sociale.
Questa Autorità resta a disposizione per ogniulteriore contributo utile alla piena e corretta applicazionedella legge n. 675/1996 e per ogni iniziativa che codesta Amministrazioneriterrà di adottare in materia.
IL PRESIDENTE