Garante per la protezione
    dei dati personali


La Prefettura di Venezia ha chiesto di conoscerequale debba essere il comportamento da tenere a seguito di richiestadel modello 101 da parte di un coniuge legalmente separato diun proprio dipendente. Nella risposta il Garante ha precisatoche la legge n. 675/1996 non modifica le leggi che regolano ilcaso in esame, e che non sussistono quindi ostacoli al rilasciodel modello.

Roma, 10 dicembre 1997               

Alla Prefettura di Venezia               

e p.c.               
alla Sig.ra (...)               

OGGETTO: Quesito in materia di accesso ai documentiamministrativi

Con nota trasmessa in data ......... codesta Prefetturaha chiesto un parere in ordine alla possibilità di rilasciareuna copia di un modello 101 relativo ad un proprio dipendente,in favore di una persona fisica che intenda farne uso dinanziall'autorità giudiziaria ai fini della richiesta di maggiorazionedi un assegno di mantenimento.

A tale riguardo, si osserva anzitutto che la leggen. 675/1996 non pone alcuno ostacolo alla facoltà del giudicedi acquisire mezzi di prova in conformità alle norme processualicivili e penali, anche in applicazione degli artt. 213 («Richiestad'informazioni alla Pubblica Amministrazione») e 710 («Modificabilitàdei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi»)del codice di procedura civile.

Inoltre, la legge 31 dicembre 1996, n. 675, non haabrogato la disciplina vigente in materia di accesso ai documentiamministrativi (art. 43, comma 5, legge 675/1996).

Pertanto, anche dopo l'entrata in vigore di talelegge, chiunque sia titolare di un interesse personale e concretoin relazione alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti,ha diritto ad accedere ai documenti amministrativi (art. 22 legge7 agosto 1990, n. 241; art. 2 d.P.R. 27 giugno 1992, n.352).

La legge 241/1990 ha demandato alle singole amministrazioniil compito di individuare i documenti amministrativi che possonoessere sottratti all'accesso, in relazione all'esigenza di salvaguardarela riservatezza di terzi, e permette di escludere dall'accessoi documenti e le parti di documenti che riguardano la vita privatao la riservatezza di persone fisiche, con specifico riferimentoagli interessi sanitari, professionali, finanziari, ecc. di cuiesse siano in concreto titolari.

Le amministrazioni pubbliche devono garantire inogni caso la possibilità di visionare gli atti relativiai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessariaper curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente(art. 24, comma 2, lett. d), legge n. 241/1990; art. 8, comma5, lett. D), d.P.R n. 352/1992).

Tale principio, che è stato ribadito in unarecente pronuncia del Consiglio di Stato (Ad plen. 4 febbraio1997, n.5) lascia impregiudicata l'esigenza che i dati acquisitiin sede di accesso ai procedimenti amministrativi siano utilizzatiesclusivamente per la tutela delle situazioni giuridicamente rilevantiche hanno giustificato l'accesso.

Alla luce dei principi suesposti, si ritiene chenel caso di specie non sussistano ostacoli di principio all'accoglimentodella richiesta di accesso da parte del coniuge legalmente separato,richiesta che dovrà essere motivata ai sensi dell'art.25 della legge n. 241/1990 e del d.P.R. 352/1992 anzichédalla legge n. 675/1996 (legge la quale disciplina il distintodiritto di accesso da parte dell'interessato ai dati chelo riguardano).

IL PRESIDENTE