Un gruppo consiliare del Comune di Milano ha chiestoun parere sull'installazione di alcune telecamere in determinatiluoghi pubblici. Il Garante, dopo aver evidenziato che in Italianon esiste ancora una normativa che disciplini specificamentela video-sorveglianza, ha richiamato 1'attenzione sul fatto chela legge n. 675/1996 considera dato personale qualunque informazioneche consenta l'identificazione dei soggetti interessati, ancheattraverso i suoni e le immagini.
Roma, 17 dicembre 1997                
Sig. Alberto Mattioli                
Capogruppo consiliare Partito popolare italiano                
e p.c.:                
Dr. Gabriele Albertini                
Sindaco                
Avv. Massimo De Carolis                
Presidente del consiglio comunale                
Comune di Milano                
OGGETTO: Video-sorveglianza. Installazione da partedel Comune di Milano di alcune telecamere in luogo pubblico
Con la nota del 23 u.s., la S.V. ha segnalato chepresso il Consiglio Comunale di Milano è in corso un dibattitosulla proposta volta ad installare alcune telecamere in un parcopubblico, al fine di aiutare le forze dell'ordine nella lottaalla malavita che da tempo opera in tale luogo.
Al riguardo, si osserva che in Italia, a differenzadi altri Paesi europei (come, ad esempio, la Francia), non esisteancora un'apposita normativa sulla video-sorveglianza.
La direttiva comunitaria n. 95/46/CE del 1995 e laConvenzione n. 108/1981 del Consiglio d'Europa rendono obbligatorial'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personalianche ai suoni e alle immagini (quali quelle registrate nei controllovideo), qualora permettano di identificare un soggetto anche invia indiretta (attraverso, cioè, il collegamentocon altre informazioni).
La legge n. 675 del 1996, che ha attuato la Convenzione108 e ha recepito la direttiva in buona parte, considera anch'essacome «dato personale» qualunque informazione che consental'identificazione dei soggetti interessati, anche se derivanteda suoni o da immagini.
Tale legge è senz'altro applicabile ancheai trattamenti di suoni e di immagini effettuati attraverso sistemidi video-sorveglianza, a prescindere dalla circostanza che taliinformazioni siano eventualmente registrate in un archivio elettronicoo comunicate a terzi, dopo il loro temporaneo monitoraggio inun circuito di controllo.
Le registrazioni effettuate mediante l'uso di telecamerenon contengono sempre e necessariamente dati di carattere personale,in quanto la distanza, l'ampiezza dell'angolo visuale, la qualitàdegli strumenti, ecc. possono non rendere identificabili le personeinquadrate.
Tuttavia, come già precisato, non ènecessario che le persone siano identificate in maniera chiaraed univoca, essendo sufficiente che i soggetti possano essereidentificati attraverso, ad esempio, il collegamento con fotosegnaletiche, identikit o con archivi di polizia contenenti immagini.
L'iniziativa in discussione a Milano presuppone un'attentariflessione volta ad appurare:
a) se il Comune sia legittimatoa installare o meno telecamere e per quali finalità, ecioè se tale iniziativa risponda alle funzioni istituzionalidemandate all'ente, in particolare, dalla legge 8 giugno 1990,n. 142, dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge 7 marzo1986, n. 65 sull'ordinamento della polizia municipale, nonchédagli statuti e dai regolamenti comunali (v. art. 27 legge n.675/1996);
b) quali misure idoneeed appropriate possono essere adottate per assicurare un uso correttodei dati da parte dei soggetti legittimati (art. 15 legge n. 675/1996);
c) le modalitàdi iniziale registrazione dei dati e di loro conservazione, ancheal fine di assicurare la loro pertinenza e non eccedenza rispettoagli scopi perseguiti (art. 9, comma 1, lett. d), legge n. 675/1996);
d) le procedure e le modalitàvolte a fornire agli interessati le informazioni previste dall'art.10 della legge n. 675/1996.
In questo quadro, suscita ampie perplessitàla prospettiva dell'attivazione di un sistema di video-sorveglianzaprivo di un sistema articolato di garanzie, che dovrebbero riguardare,in modo particolare, l'eventuale intenzione di conservare le immaginiin un apposito archivio, l'individuazione dei soggetti legittimatiad accedere alle registrazioni anche all'interno dell'ente, el'eventuale messa a disposizione delle registrazioni in favoredi altri soggetti pubblici.
Riguardo a quest'ultimo aspetto, si segnala, inoltre,che la divulgazione di dati tra soggetti pubblici richiede l'esistenzadi una puntuale norma di legge o di regolamento ed è possibile,in via del tutto residuale, anche quando non sia prevista da unanorma, purché sia necessaria per lo svolgimento di alcunefunzioni istituzionali e sia effettuata una comunicazione preventivaal Garante (il quale potrebbe vietarla in caso di violazione dellalegge: art. 27, comma 2, legge n. 675/1996).
Si evidenzia infine che la materia sarà oggettodi un apposito decreto delegato previsto dalla legge n. 676/1996(art.1, comma 1, lett.i)), il quale dovrà definire regolespecifiche che permetteranno di completare il bilanciamento tragli interessi perseguiti nel settore della pubblica sicurezzae della prevenzione dei reati con il diritto alla riservatezzadegli interessati.
In questo quadro, non è da escludere la prospettivache l'installazione dei sistemi di video-sorveglianza siano oggettoper il futuro, di un esame preliminare da parte di questa Autorità,in ossequio a quanto previsto dall'art. 20 della citata direttivacomunitaria, e ciò al fine di verificare l'eventuale necessitàdi alcune previsioni a garanzia degli interessati.
Questa Autorità resta a disposizione per ogniulteriore contributo alla corretta definizione delle eventualiiniziative che il Comune riterrà di adottare in questamateria.
IL PRESIDENTE