Il Garante ha ritenuto corretta la procedura ipotizzatadall'ISVAP per nominare «responsabili» del trattamentole società esterne di cui l'Istituto si serve per le operazionidi stampa, di imbustamento e di spedizione della corrispondenza.
Roma, 18 dicembre 1997                
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni                
Private e di interesse collettivo                
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Sezione studi                
Roma                  
OGGETTO: richiesta di parere sull'applicazione dellalegge n. 675/1996 in relazione all'utilizzo del sistema POSTEL daparte dell'ISVAP.
Con nota n. 716567 del 26 novembre scorso, codestoIstituto ha chiesto di conoscere il parere di questa Autoritàin ordine alla possibilità di avvalersi di una societàesterna (Elsag S.p.A.) per le sole operazioni di stampa, imbustamentoe spedizione della corrispondenza, designando la stessa come «responsabile»del trattamento e individuando, contestualmente, un ulterioreresponsabile all'interno dell'Istituto, in conformità aquanto previsto dagli artt. 1 e 8 della legge n. 675/1996.
Codesto Istituto ha inoltre precisato che nell'attodi nomina del responsabile verrebbero precisati i compiti affidatialla società e che la nomina verrebbe resa nota agli interessati,attraverso l'informativa di cui all'art. 10 legge n. 675/1996, ecomunicata al Garante, attraverso la notificazione di cui all'art.7 della stessa legge.
In tal modo, l'attività svolta dalla societàesterna resterebbe riconducibile al trattamento di dati personalidi cui è titolare l'ISVAP e lo scambio dei dati tra quest'ultimoe l'Ekag S.p.A., considerato il rapporto «interno» cheverrebbe a crearsi, non sarebbe soggetto al disposto dell'art.27, comma 3, della legge n. 675/1996, che presuppone l'esistenzadi una apposita disposizione di legge o di regolamento per lacomunicazione dei dati personali da parte del soggetto pubblicoa privati.
Questa Autorità ritiene che la soluzione prospettatadall'ISVAP se attuata con le modalità descritte, sia correttae possa essere avviata lecitamente.
IL PRESIDENTE