Il Garante, rispondendo ad alcune segnalazioni relativealle persone sottoposte a visite per il riconoscimento dell'invaliditàcivile, e con particolare riguardo al caso in cui venga riscontrata1'infezione da virus HIV illustra i rapporti tra la legge 675/1996e la legge 135/1990, affermando che la prima non collide con i principistabiliti nella seconda.
Roma, 19 dicembre 1997                
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
OSSERVA
Sono pervenute a questa Autorità alcune segnalazioniconcernenti i dati personali idonei a rivelare lo stato di salutedelle persone sottoposte a visita per il riconoscimento dell'invaliditàcivile, con particolare riferimento al caso in cui venga riscontratala presenza del virus HIV
Occorre premettere che la legge n. 675/1996 si ponein armonia con le finalità di alto valore sociale perseguitedalla legge 5 giugno 1990, n. 135 (recante un programma di interventiurgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS), anche perquanto riguarda l'intento del legislatore volto ad evitare chesi pongano in essere comportamenti discriminatori nei confrontidei soggetti sieropositivi o affetti da HIV
La legge n. 675/1996 considera i dati idonei a rivelarelo stato di salute come dati «sensibili», e li tutelaattraverso specifiche disposizioni (v., in particolare, gli artt.22 e 23). Rispetto a questi dati, la legge attua l'art. 32 dellaCostituzione, specie in riferimento alla parte in cui la normacostituzionale tutela la dignità della persona, il suodiritto alla riservatezza sullo stato di salute e al mantenimentodella vita di relazione e dei rapporti di lavoro compatibili contale stato (Corte cost. n. 218 del 1994).
La legge 675/1996 non ha abrogato le disposizionicontenute nella legge n. 135/1990, e ne ha piuttosto confermatola vigenza sempreché siano con essa compatibili (art. 43,comma 2).
La legge del 1990 (art. 5, comma 3) prevede che nessunopuò essere sottoposto, senza consenso, ad analisi tendentiad accertare l'infezione da HIV salvo che per motivi di necessitàclinica e nel proprio interesse.
Un'eccezione è prevista per i casi in cuigli accertamenti sanitari dell'assenza di sieropositivitàall'infezione da HIV siano previsti come condizione per svolgereattività che comportano rischi per la salute dei terzi(Corte cost. n. 218/1994).
L'art. 5 della legge del 1990 è integrato,oggi, dagli artt. 22 e 23 della legge n. 675/1996, i quali subordinanoil trattamento dei dati sullo stato di salute al consenso dell'interessatoe ad una autorizzazione di questa Autorità, che il Garanteha già rilasciato attraverso il provvedimento di ordinegenerale n. 2/1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana 29 novembre 1997, n. 279.
Va peraltro precisato che l'autorizzazione del Garantenon è necessaria qualora il trattamento dei dati sia effettuatoda chi esercita una professione sanitaria o da un organismo sanitariopubblico, qualora i dati trattati e le operazioni di trattamentocompiute siano indispensabili per perseguire finalità ditutela dell'incolumità fisica e della salute di un interessatoche abbia prestato il proprio consenso per iscritto.
La legge n. 675/1996 ha parzialmente modificato ilquadro normativo previgente, circoscrivendo le ipotesi in cuiè consentita la raccolta non consensuale dei dati idoneia rivelare lo stato di salute. Essa prevede infatti che nei casiin cui il consenso è rifiutato o non può essereprestato per effettiva irreperibilità, per impossibilitàfisica, per incapacità di agire o per incapacitàdi intendere o di volere, il trattamento in discorso èpossibile solo se è necessario per tutelare l'incolumitàfisica e la salute di un terzo o della collettività. Intali ipotesi è sufficiente rispettare le prescrizioni impartitedall'autorizzazione del Garante.
Altre disposizioni della legge n. 135/1990 devonoconsiderarsi vigenti. Si allude, in particolare alle norme secondocui:
a) le analisi di accertamentodell'infezione da HIV sono consentite nell'ambito di programmiepidemiologici, «soltanto quando i campioni da analizzaresiano stati resi anonimi con assoluta impossibilità dipervenire alla identificazione delle persone interessate»(art. 5, comma 3, cit.);
b) «la comunicazionedei risultati degli accertantenti diagnostici diretti o indirettiper infezione da HIV può essere data esclusivamente allapersona cui tali esami sono stati riferiti» (art. 5,comma 4, legge n. 135/1990: disposizione da applicare ora congiuntamentealla norma secondo cui i dati idonei a rivelare lo stato di salutepossono essere resi noti all'interessato solo per il tramite diun medico designato dall'interessato o dal titolare del trattamento(art. 23, comma 2, legge n. 675/1996);
c) l'accertata infezioneda HIV «non può costituire motivo di discriminazione,in particolare per l'iscrizione alla scuola, per lo svolgimentodi attività sportive, per l'accesso o il mantenimento diposti di lavoro» (art. 5, comma 5, legge n. 135/1990);
d) i datori dilavoro pubblici o privati non possono svolgere indagini «voltead accertare nei dipendenti o in persone prese in considerazioneper l'instaurazione di un rapporto di lavoro l'esistenza di unostato di sieropositività», a pena della sanzioneprevista dall'art. 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (art.6 legge n. 135/1990).
Ciò premesso, occorre valutare le novitàintrodotte dalla legge n. 675/1996 riguardo al procedimento peril riconoscimento dell'invalidità civile.
La relativa procedura prevede che una copia dei verbalidi visita conseguenti agli accertamenti sanitari relativi alledomande per ottenere la pensione, l'assegno o le indennitàdi invalidità civile, una volta redatti dalle commissionimediche operanti presso le aziende sanitarie locali, sia trasmessaalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerraed invalidità civile dipendenti dal Ministero del tesoro.Ciò per consentire a queste ultime di effettuare un controllosul giudizio medico-legale espresso nei verbali (art.1, legge15 ottobre 1990, n. 295).
Qualora la commissione medica periferica non chiedaentro sessanta giorni la sospensione della procedura per ulterioriaccertamenti, i verbali devono essere trasmessi alla prefetturacompetente.
La medesima commissione medica periferica, qualoraritenga opportuno effettuare ulteriori accertamenti, puòinvece procedere tramite l'azienda sanitaria locale, oppure effettuareuna visita (trasmettendo, in quest'ultimo caso, una copia delverbale di visita all'interessato, e un'altra copia alla prefetturaai fini dell'erogazione del beneficio).
Dal canto suo prima di elargire le provvidenze, laprefettura richiede all'interessato di documentare l'iscrizionenelle liste del collocamento obbligatorio, per la quale ènecessario che l'interessato presenti all'ufficio provincialedel lavoro il verbale di visita contenente il riconoscimento dellostato di invalidità civile.
In seguito all'entrata in vigore della legge 675/1996,i verbali di visita vanno considerati anche nella loro caratteristicadi documento contenente alcuni dati personali idonei a rivelarelo stato di salute, e che, come tali, devono considerarsi protettida specifiche disposizioni.
Nelle segnalazioni pervenute a questa Autorità,vengono in considerazione, in modo particolare, i trattamentirealizzati dai soggetti pubblici (art. 22, comma 3, legge n. 675/1996).
Tale trattamento è consentito solo se autorizzatoda espressa disposizione di legge che specifichi i dati che possonoessere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalitàdi interesse pubblico perseguite.
Per evitare che l'applicazione delle nuove disposizionipotesse bloccare alcuni trattamenti necessari a varie amministrazionipubbliche per conseguire finalità di interesse pubblico,il legislatore ha previsto che i trattamenti in questione possanoessere proseguiti fino al 7 maggio 1998 anche in assenza delledisposizioni di legge prima indicate, purché si effettuiuna comunicazione a questa Autorità, la quale puòsegnalare alcune misure necessarie per il rispetto del nuovo quadronormativo anche durante l'odierna fase transitoria.
Deve inoltre aggiungersi che le amministrazioni cheeffettuano i trattamenti di dati, per conformarsi allo spiritodella legge 675/1996, non dovrebbero considerare lo spazio temporaleche precede il 7 maggio 1998 come un periodo di mera attesa dell'eventualeintervento legislativo, ma dovrebbero utilizzarlo per portarea termine una ricognizione dei trattamenti effettuati, individuandoi trattamenti che devono essere svolti secondo le procedure sinoad ora seguite, e quelli che possono essere realizzati con modalitàche assicurino una maggiore tutela della riservatezza dei soggettiinteressati.
In considerazione di quanto si è detto, dopol'entrata in vigore della legge n. 675/1996 ha assunto rilievo lastrutturazione dei moduli utilizzati per redigere il verbale divisita e per comunicare l'esito della stessa nei diversi passaggisopra descritti.
Più specificamente, è necessario valutarequali dati personali sia indispensabile inserire nel modulo perle differenti fasi procedimentali, ed in particolare se le rilevantifinalità di interesse pubblico che le leggi devono indicareper giustificare i trattamenti da parte dei soggetti pubblici(art. 22, comma 3), possano essere ugualmente perseguite eliminandoalcuni dati relativi alle patologie dei soggetti ai quali vienericonosciuta l'invalidità civile.
Nella procedura in discorso, risulta essere utilizzatoun unico modulo (tale mod. «A/san», determinato dalDecreto del Ministero dell'Interno del 28 marzo 1985, emanatodi concerto con il Ministero della Sanità), che viene compilatoin tutte le sue parti.
Alla luce delle considerazioni fatte, ai sensi dell'art.31, comma 1, lett. c),
SEGNALA
che, ai fini dell'iscrizione nelle liste del collocamentoobbligatorio, non è richiesta l'indicazione della diagnosispecifica risultante dalla visita, ed in particolare dell'eventualepresenza dell'infezione da HIV. Per tale adempimento, èinfatti sufficiente l'indicazione della percentuale di invaliditàriscontrata nel soggetto; mentre la certificazione della specificapatologia da cui è affetto potrà essergli richiestaal momento del suo possibile inserimento nel posto di lavoro.Egli sarà invece tenuto a fornire indicazioni dell'eventualeaffezione da HIV solo in vista dello svolgimento di attivitàche comportano un serio rischio di contagio della malattia a terzi(Corte cost., sent. n. 218 del 1984).
Queste indicazioni possono essere soddisfatte anchesenza che sia necessario modificare fin da subito i moduli, limitandosisemplicemente ad omettere l'indicazione delle patologie nellacopia da presentare agli Uffici provinciali del lavoro.
Al di là dei casi specifici sottoposti a questaAutorità, sembra comunque da auspicare che le Amministrazioniinteressate provvedano ad effettuare la ricognizione dei trattamentidi dati sensibili da esse realizzati secondo i criteri prima indicati,in modo da garantire prontamente una migliore tutela degli interessati.
IL PRESIDENTE