Un gruppo consiliare del Comune di Greve in Chiantiha chiesto al Garante se il regime di pubblicità delledichiarazioni dei redditi dei consiglieri comunali, cosìcome regolato dallo statuto del Comune, sia conforme ai principidella legge n. 675/1996.
Roma, 8 Gennaio 1998                
Al Sig. Umberto Taddei                
Capo gruppo consiliare                
"Uniti per l'alternanza "               
Comune di Greve in Chianti                
Piazza Matteotti, 8                
50022 Greve in Chianti (FI)                
e, p.c.: Al Sig. Presidente della Corte deiConti                
Viale Mazzini, 80                
50132 Firenze                
Al Sig. Prefetto di Firenze                
Via Cavour, 1                
50129 Firenze                
Al Sig. Presidente del CO.RE.CO.                
Via della Piazzolla, 43                
Firenze                
OGGETTO: Richiesta di pubblicazione delle dichiarazionidei redditi dei consiglieri comunali - quesito.
Con nota del 2 agosto u.s. è stato chiestoa questa Autorità se il regime di pubblicità delledichiarazioni dei redditi dei consiglieri comunali, previsto dall'art.14 dello statuto comunale, sia da considerarsi lecito alla lucedell'entrata in vigore della legge n. 675 del 1996.
A tale proposito, si fa presente che l'articolo 27,comma 3, di tale legge prevede che la comunicazione e la diffusionedei dati personali da parte dei soggetti pubblici a privati oa enti pubblici economici è ammessa solo se prevista danorme di legge o di regolamento.
Il citato articolo 14 dello statuto comunale prevedeespressamente che ogni componente del Consiglio e della Giuntaè tenuto a rendere pubblica la propria situazione patrimonialeal momento dell'elezione e durante lo svolgimento del mandato,mediante il deposito presso l'Ente di dichiarazioni annuali concernentii redditi, i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscrittinei pubblici registri.
Poiché lo statuto comunale, nell'ambito dellagerarchia delle fonti, è sicuramente di rango pari a quellodei regolamenti, risultano assolte le condizioni poste dalla leggen. 675/1996 per la pubblicizzazione delle dichiarazioni dei redditiin questione.
IL PRESIDENTE