Il rilascio a privati di determinati dati di caratterepenale da utilizzare per finalità di studio e ricerca,pur riguardando una finalità meritevole di tutela, nonè previsto da una norma e non può quindi ritenersilegittimo, fermo restando l'assetto organico che deriveràdall'attuazione della legge n. 676/1996, in materia di trattamentiper fini storici.
Roma, 23 gennaio 1998                
Al Sig. Prefetto della Provincia di Rimini                
e, p.c. - Al Sig............                
OGGETTO: Richiesta dati relativi a denunce penalinei confronti di appartenenti ad una comunità nomade.
Con nota del 2 dicembre u.s. il sig studente dell'Universitàdi Bologna, ha chiesto di poter acquisire alcuni dati statisticirelativi alla comunità zingara di Via Portogallo, in Rimini.La richiesta è stata presentata al Comando dei carabinieridi Rimini, e, di seguito, a codesta Prefettura, ed è statainviata per conoscenza a questa Autorità.
I dati richiesti per lo svolgimento di una tesi dilaurea sono relativi alle denunce e ai procedimenti penali pendentinei confronti di appartenenti alla comunità zingara e comprendonoil numero degli interessati, la tipologia dei reati, l'indicazionedella percentuale di ciascun reato sul totale degli illeciti,il numero di persone denunciate per una, due, tre o piùvolte, nonché la suddivisione di tali dati per sesso edetà.
Senza entrare nel merito dell'individuazione dell'amministrazionecompetente ad esaminare la richiesta, va constatato che il Sig.... si riferisce a dati apparentemente anonimi, richiesti peruna finalità scientifica.
Al fine di superare eventuali difficoltà nell'individuaregli appartenenti alla comunità, il richiedente si dichiaradisponibile a produrre quanto già realizzato nel corsodella sua ricerca e dimostra quindi di detenere dati utili perl'identificazione degli interessati.
Il campione di dati da analizzare, in quanto circoscritto,porta a ritenere che le informazioni richieste siano "datipersonali" nonostante la mancanza delle generalitàdegli interessati.
Infatti, l'art.1, comma 2, della legge n.675/1996qualifica come "dato personale" qualunque informazionerelativa a persone identificabili, anche indirettamente medianteun riferimento ad una qualsiasi altra informazione, e consideraquale dato anonimo quello non associabile ad un interessato intal modo identificabile.
Deve perciò ritenersi che il genere di campioneconsiderato, e la possibilità che i dati richiesti offronodi risalire agli interessati non permettono di considerare legittima,in base alle vigenti norme, la comunicazione dei dati stessi.
L'art. 27, comma 3, della legge n. 675/1996, stabilisceinfatti che la comunicazione e la diffusione di dati personalida parte di soggetti pubblici a soggetti privati sono ammessesoltanto se previste da norme di legge o di regolamento che nellaspecie non si rinvengono.
Le ragioni di studio e di ricerca adottate dal richiedente,certamente meritevoli di considerazione, inducono peraltro a sottolineareche la legge 675/1996 ha introdotto una serie di principi generaliche saranno completati da alcune specifiche disposizioni riguardantiil trattamento dei dati per fini storici, di ricerca e di statistica,da emanarsi in attuazione della legge delega n. 676/1996 entro ilprossimo 23 luglio.
IL PRESIDENTE