ICon le due note che seguono, il Garante affrontail tema della pubblicità degli atti della Commissione ministerialesulle quote-latte nonché delle dichiarazioni che l'AIMAha trasmesso, in materia, al Parlamento. Il Garante ha da un latoosservato che la normativa attuale non permette al Ministero perle politiche agricole di provvedere all'autonoma pubblicazionedegli atti. Dall'altro, il Garante ha rilevato che una volta pervenutideterminati atti al Parlamento, i singoli parlamentari, per effettodelle prerogative garantite da norme costituzionali, hanno pienodiritto ad accedervi.
Roma, l0 febbraio 1998                
Ministero per le politiche agricole                
Gabinetto del Ministro                
Roma                
OGGETTO: Commissione per l'esame dei contratti dicircolazione delle quote latte. Art. 2, comma 2, d.l. 1 dicembre1997, n. 411, conv., con mod., con L. 27 gennaio 1998, n. 5. Pubblicitàdella relazione conclusiva.
Con nota n. 30314/1060 del 19 gennaio u.s., codestoMinistero ha chiesto il parere del Garante in ordine alla possibilitàdi pubblicare la relazione conclusiva predisposta dalla commissioneministeriale per l'esame dei contratti di circolazione delle quotelatte. Ciò in quanto la relazione indica, anche negli allegati,le denominazioni e i titolari delle imprese nei cui confrontisono state rilevate anomalie o irregolarità, nonchéi nominativi degli agenti e degli ufficiali che hanno curato gliaccertamenti.
In materia di quote latte il Garante ha rilevatoche i modelli L1 relativi ai periodi 1995-1996 e successivi sonooggetto di trasparenza all'interno del Parlamento, e le considerazioniformulate nella nota che si allega possono operare anche nel casodi specie, sebbene la relazione della commissione e i relativiallegati siano stati trasmessi al Parlamento senza una precisabase normativa.
Tale trasmissione appare infatti compatibile conl'art. 27, comma 2, della legge n. 675/1996, secondo cui le pubblicheamministrazioni possono comunicare tra loro determinati dati personaliqualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamentooppure, in via residuale, risultino comunque necessarie per losvolgimento di funzioni istituzionali da precisarsi in una comunicazioneda inviare al Garante. E sebbene manchi un riferimento a taledisposizione, la nota del 19 gennaio u.s. può essere considerata,sul piano sostanziale, come una comunicazione ai sensi del medesimoart. 27, comma 2.
La trasmissione degli atti al Parlamento apre lapossibilità di una lecita conoscibilità dei datiattraverso il circuito parlamentare, ma, di per sé stessa,non legittima il Ministero a divulgare i dati autonomamente.
La legge n. 675/1996 non preclude, in linea di principiola pubblicazione di questo genere di atti, ma presuppone l'esistenzadi una puntuale disposizione che formalizzi il perseguimento dellefunzioni istituzionali alle quali è collegata la pubblicazione.Più precisamente, l'art. 27 della legge n. 675/1996 stabilisceche la diffusione di dati personali da parte di soggetti pubbliciè ammessa solo quando sia prevista da norme di legge odi regolamento.
Queste norme non figurano nel d.l. n. 411/1997 oin altri atti normativi, e non permettono al Ministero, allo stato,di pubblicare autonomamente le parti della relazione che contengonoriferimenti a soggetti individuati o individuabili.
Peraltro, come segnalato da codesto Ufficio, la relazioneè stata già trasmessa anche alla Procura generaledella Corte dei conti e alla Procura della Repubblica presso ilTribunale di Roma, potendosi in essa rinvenire ipotesi di reato,e la circostanza induce ad una particolare cautela riguardo alladiffusione.
Tutto ciò non esclude la possibilitàdi un accesso ai dati contenuti nella relazione da parte degliinteressati ovvero, in base alla legge n. 241/1990, da parte dichi abbia un interesse giuridicamente rilevante e concreto.
IL PRESIDENTE