Garante per la protezione
    dei dati personali


La disposizione contenuta in una legge regionale, rappresenta una base normativa idonea ai sensi dell'art. 27, comma 3, della legge n. 675/1996 per disciplinare il flusso di dati provenienti dalle amministrazioni e dagli enti pubblici regionali.

Roma, lì 30 marzo 1998                

Regione Sicilia                
Presidenza - Segreteria generale                
Gruppo 1° AA.GG. e Comuni                

OGGETTO: Pubblicazione dati personali relativi a incarichi pubblici sulla G.U. della Regione

Codesta Segreteria generale ha chiesto di verificare la compatibilità della legge regionale 11/5/1993 n. 15 con la disciplina in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riferimento all'art. 1, comma 8 che obbliga le amministrazioni regionali e gli enti del settore pubblico regionale "a comunicare alla Presidenza della Regione gli incarichi attribuiti ed i compensi corrisposti nell'anno precedente a ciascun componente privato o pubblico di commissioni, comitati, consigli e collegi comunque denominati".

Tali dati, entro la fine di febbraio di ogni anno, vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Regione, a cura della Presidenza della Giunta regionale.

Già in altre occasioni il Garante ha avuto modo di precisare che non vi è incompatibilità di fondo fra la legge n. 675/1996 in materia di dati personali e le disposizioni a tutela della trasparenza della pubblica amministrazione come, ad esempio, quelle contenute nella legge 5/7/1982, n. 441, concernente la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di talune cariche pubbliche o di rilievo pubblico.

Nel trasmettere copia della decisione adottata da questa Autorità in data 8/1/1998, il Garante osserva nuovamente che la raccolta dei predetti dati da parte della Presidenza della Regione rientra fra le funzioni istituzionali di tale organo (art. 27, comma 1 legge 675/1996) e che l'art. 1, comma 8 della citata legge regionale rappresenta una valida base normativa idonea a disciplinare il flusso di dati provenienti dalle amministrazioni e dagli enti pubblici regionali

Peraltro, la legge n. 675/1996 (art. 9, comma 1, lett. d) afferma il principio della pertinenza dei dati personali rispetto alle finalità in base alle quali i dati sono raccolti e successivamente trattati.

Si concorda quindi sulla considerazione formulata da codesto Segretariato, secondo cui i dati relativi agli incarichi e ai compensi devono essere circoscritti a quelli "strettamente necessari, connessi all'incarico conferito, all'importo erogato ed alla persona destinataria (luogo e data di nascita) dell'incarico stesso".

Si precisa, infine, che la citata disposizione di legge regionale permette di procedere alla pubblicazione dei dati in questione nella Gazzetta Ufficiale della Regione, rispettando così il disposto dell'art. 27, comma 3, della legge 675/1996.

IL PRESIDENTE