Garante per la protezione
    dei dati personali


I concessionari di servizi pubblici che si avvalgono di soggetti esterni per l'esercizio delle proprie funzioni devono articolare in maniera diversa i propri rapporti a seconda che tali soggetti siano designati quali responsabili del trattamento o siano invece come autonomi titolari.

Roma, 5 giugno 1998       

Prot.       

Ministero delle Finanze       
Dipartimento delle Entrate       
Direzione Centrale per la Riscossione       
Servizio I - Div.II       
Roma       

e, p.c.       

Autorità Garante della       
Concorrenza e del Mercato       
Roma       

Ente Poste       
Roma       

Gabinetto del Ministro delle Finanze       
Roma       

Ufficio del coordinamento legislativo       
Ministero delle Finanze       
Roma       

FILE-UIL       
Via Galilei, 35       
Roma       

OGGETTO: Esposto dell'Organizzazione sindacale FILE-UIL.

La Federazione italiana lavoratori esattoriali ha evidenziato che i concessionari del servizio di riscossione dei tributi, al fine di agevolare il pagamento dell'ICI, devono rinviare ai contribuenti moduli prestampati per il versamento dell'imposta (art. 10, comma 3, d.lg. 30 dicembre 1992, n. 504). I bollettini postali, parzialmente compilati, contengono dati anagrafici, codice fiscale, comune di ubicazione degli immobili e anno d'imposta. Per provvedere a tale obbligo, numerosi concessionari avrebbero dato in subappalto tale servizio a società editrici di riviste a carattere pubblicitario, prevalentemente al fine di usufruire di tariffe di spedizione agevolate.

A tal proposito si fa presente che l'obbligo legale previsto dal d.lg. 30 dicembre 1992, n. 504 riguarda solo il trattamento dei dati personali effettuato dal concessionario del servizio della riscossione. Se il concessionario intende comunicare i dati ad un altro soggetto (il subappaltatore) anche per finalità strettamente correlate al primo trattamento svolto (ad esempio, ai fini dell'imbustamento o della spedizione), il concessionario può designare il subappaltatore quale responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 675/1996. Per il trattamento dei dati il concessionario può avvalersi di soggetti esterni designati appunto quali responsabili del trattamento del quale il concessionario resta "titolare". In tale caso, il flusso di dati tra il concessionario e le società editrici designate responsabili non configura una "comunicazione" ai sensi della legge n. 675/1996 e non vi è quindi la necessità di acquisire il consenso degli interessati che altrimenti sembra rendersi necessario ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge n. 675/1996.

Appare quindi necessario che codesto Ministero richiami l'attenzione dei concessionari sulla necessità di rispettare appieno la legge n. 675/1996, articolando in maniera diversa il rapporto con gli eventuali subappaltatori (attraverso la loro designazione come responsabili) oppure rispettando le disposizioni degli artt. 11, 12 e 20 della citata legge che attengono al consenso degli interessati.

Questa Autorità resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento utile.

IL PRESIDENTE