Garante per la protezione
    dei dati personali


Il Garante conferma che la legge n. 675/1996 non ha modificato il regime di pubblicità previsto per i vari albi professionali.

Roma, 23 giugno 1998        

Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali        
Via Paisiello, 24        
00198 Roma        

OGGETTO: Quesiti concernenti la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in merito alla pubblicità dell'albo professionale dei ragionieri e periti commerciali si osserva che su tale questione il Garante ha già avuto modo di esprimersi in risposta a vari quesiti chiarendo che la legge n. 675/1996 non ha modificato la disciplina legislativa relativa al regime di pubblicità degli albi e alla conoscibilità degli atti ad essi connessi (cfr. gli artt. 12, comma 1, lett. c); 20, comma 1, lett. b); 28, comma 4, lett. f) e 43, comma 2, della legge n. 675/1996).

Il d.PR. 27 ottobre 1953, n.1068 sull'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale dispone all'art. 29 che l'albo deve essere comunicato a cura del Consiglio dell'Ordine "al Ministero di grazia e giustizia, al Consiglio nazionale, ai Capi delle corti di appello, dei tribunali e delle preture del distretto nonché agli altri consigli dei collegi".

Come avviene per altri albi relativi a liberi professionisti, tale fonte normativa, pur non disciplinando espressamente né le forme di consultazione dell'albo presso l'Ordine, né l'invio di copie ad altri soggetti pubblici o privati, rende tuttavia possibile una diffusa conoscibilità dell'albo presso le amministrazioni destinatarie.

Come ricordato, il Garante ha già osservato che gli albi dei liberi professionisti sono ispirati per loro stessa natura e funzione ad un regime di piena pubblicità, anche in funzione della tutela dei diritti di coloro che a vario titolo hanno rapporti con gli iscritti all'albo.

Deve pertanto ritenersi che il d.PR. n. 1068/1953 permetta all'Ordine di comunicare e di diffondere a privati e ad altri enti pubblici economici i dati personali contenuti nell'albo (art. 29 d.PR. citato; art. 27, comma 3, legge n. 675/1996). Quindi, con riferimento all'art. 27, commi 2 e 3, della legge n. 675/1996, non si ravvisano ostacoli alla consegna di un esemplare stampato ad altri enti pubblici o ad altri ordini provinciali, nonché alla comunicazione e diffusione a privati e ad enti pubblici economici dei dati personali contenuti nell'albo.

Si precisa peraltro che con i decreti delegati previsti dalla legge n. 676/1996 sarà introdotta una disciplina integrativa riferita all'utilizzazione dei dati provenienti da archivi e registri tenuti da pubbliche amministrazioni.

In merito al quesito relativo a quali dati possono essere inseriti nell'albo, si osserva poi che la disciplina di riferimento per il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici va considerata nel quadro dell'art. 27 della legge n. 675/1996, il quale consente a tali soggetti di compiere le operazioni di trattamento solo per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti e senza il consenso dell'interessato.

Nel caso in esame, la norma di riferimento è individuabile nello stesso art. 29, comma 4, del d.PR. citato, il quale, nell'individuare i dati da inserire nell'albo, non cita i numeri telefonici degli iscritti.

Può peraltro osservarsi che nulla vieta di inserire in un allegato facoltativo, su espressa richiesta di ciascun interessato, anche i numeri di telefono, di telefax o l'indirizzo di posta elettronica dei singoli professionisti.

Infine, come precisato già nel parere reso il 4 agosto 1997 al Sindacato autonomo dottori commercialisti, si ricorda che spetta a ciascun Ordine valutare se l'utilizzazione del targhettario relativo agli iscritti o la redazione di appositi elenchi anche automatizzati richiesti dal pubblico sia una forma opportuna e praticabile di comunicazione.

Il Garante resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

IL PRESIDENTE