| Garante per la protezione     dei dati personali La disposizione transitoria di cui all'art. 41, comma 5 della legge n. 675/1996, modificata dall'art. 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135, prevede che i trattamenti dei dati sensibili da parte di un soggetto pubblico possono essere proseguiti, anche in assenza degli specifici requisiti enumerati dall'art. 22, comma 3, della legge n. 675/1996, fino all'8 novembre 1998 (termine ora prorogato all'8 maggio 1999, dal decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389). Roma, 15 ottobre 1998 OGGETTO: Visita medica periodica ai sensi del d.lg. 626/1994 e applicazione legge n. 675/1996 È pervenuta a questa Autorità l'allegata nota con la quale si chiede al signor .............................dipendente di codesta Università, di produrre l'autorizzazione al trattamento dei propri dati "sensibili". Al riguardo il Garante segnala quanto segue: 1) Il trattamento dei dati sensibili da parte di un soggetto pubblico è disciplinato dall'art. 22, comma 3, della legge n. 675/1996 che lo consente "solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite". Peraltro, la disposizione transitoria di cui all'art. 41, comma 5, della citata legge prevede che i trattamenti in questione possano essere proseguiti, anche in assenza degli specifici requisiti enumerati dall'art. 22, comma 3, della legge n. 675/1996, fino all'8 novembre 1998 (termine così prorogato dall'art. 1 del d.lg. 8/5/1998, n. 135), previa comunicazione al Garante, quale può essere considerata quella pervenuta; 2) alla luce di tale quadro normativo, codesta Università può continuare a trattare i dati "sensibili" del proprio dipendente, per gli ulteriori provvedimenti di competenza, senza che sia necessario acquisire l'autorizzazione di questa Autorità (richiesta, invece, per i soggetti privati e gli enti pubblici economici) e il consenso del dipendente. IL PRESIDENTE |