Garante per la protezione
    dei dati personali


E' legittima la diffusione di dati personali nell'ambito dell'attività giornalistica, che avvenga nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca e, in particolare, del criterio "dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti d'interesse pubblico" (art. 20, comma 1, lettera d) legge 31 dicembre 1996, n. 675 e " Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica ai sensi dell'art. 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675").

Roma, 21 ottobre 1998        

Sig. (.....)        

OGGETTO: Segnalazione relativa alla pubblicazione della notizia di una sentenza di condanna penale su un quotidiano locale.

E' stata segnalata a questa Autorità la pubblicazione su un quotidiano locale della notizia relativa all'emissione da parte del Tribunale di Mantova della sentenza di condanna per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e di lesione personale (art. 582 c.p.) a carico della persona segnalante.

L'episodio segnalato viene denunciato come lesivo della riservatezza e dell'onorabilità dell'interessato - che riveste la carica di consigliere comunale - e della Lista civica che rappresenta.

In merito a tale questione si fa presente quanto segue:

a) la diffusione della notizia della sentenza di condanna emessa a carico dell'interessato non viola le norme del codice di procedura penale relative al divieto di pubblicazione degli atti del processo penale (art. 114 c.p.p.) né altre specifiche norme;

b) ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (art. 20, comma 1, lettera d)) è poi legittima la diffusione di dati personali nell'ambito dell'attività giornalistica che avvenga nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca e, in particolare, del criterio "dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti d'interesse pubblico".

Il fatto segnalato non costituisce, pertanto, violazione delle norme a tutela della riservatezza in quanto non appaiono superati i limiti suddetti.

IL PRESIDENTE