| Garante per la protezione     dei dati personali Lart. 27 comma 2 della legge n. 675/1996, prevede che la comunicazione di dati tra amministrazioni pubbliche deve essere prevista da una norma primaria o secondaria o, altrimenti, deve essere necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali da indicare in unapposita comunicazione da inviare al Garante. Roma, li 14 gennaio 1999 Ministero dellindustria Oggetto: Applicazione della legge n. 194/1986 recante "Norme sullOrdine cavalleresco al Merito del Lavoro". Con le note sopra richiamate è stato richiesto un parere al Garante in merito ad alcuni aspetti applicativi della legge n. 194/1986 recante "Norme sullOrdine cavalleresco al Merito del Lavoro", alla luce delle disposizioni introdotte dalla legge n. 675/1996. In particolare si chiede di conoscere: a) se sia necessario fornire linformativa e richiedere il consenso al trattamento dei dati personali utilizzati per avviare listruttoria della candidatura al conferimento dellonorificenza; b) se sia conforme alla disciplina della legge n. 675/1996 la prassi sinora seguita da codesto Ministero di richiedere una certificazione prefettizia attestante il non coinvolgimento dellinteressato in inchieste giudiziarie, nonché la mancata adozione nei suoi confronti di misure per la prevenzione di atti di delinquenza di tipo mafioso o di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale; c) se il trattamento necessario a verificare leventuale insorgere delle condizioni che determinano la perdita dellonorificenza sia conforme alla previsione dellart. 27 della legge n. 675/1996, non essendo disciplinata in modo analitico. Al riguardo si osserva preliminarmente che la legge n. 675/1996 (art. 27, comma 1) consente ai soggetti pubblici di raccogliere ed utilizzare dati personali ai fini dello svolgimento di propri compiti istituzionali, nel rispetto dei limiti eventualmente indicati nella normativa primaria e secondaria che regola i compiti stessi. Secondo il comma 2 del medesimo art. 27, la comunicazione di dati tra amministrazioni pubbliche deve essere prevista da una norma primaria o secondaria o, altrimenti, deve essere necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali da indicare in unapposita comunicazione da inviare al Garante. In merito al quesito di cui alla lettera a), si fa presente che la normativa vigente in materia (legge n. 194 del 15 maggio 1986) prevede che listruttoria per il conferimento dellonorificenza sia avviata dai competenti soggetti pubblici agli artt. 5 e 12; solo in una fase successiva sorge la necessità di acquisire informazioni e documenti direttamente dagli interessati. Linteressato deve essere informato del trattamento dei propri dati personali effettuato nel corso dellistruttoria prevista per il conferimento dellonorificenza (art. 10, comma 1 e 3, legge n. 675/1996). Tale informativa può essere fornita in maniera semplificata, anche oralmente, a cura della prefettura nel cui ambito territoriale di competenza risiede il soggetto proposto. Il consenso dellinteressato, invece, non occorre, poiché i trattamenti di dati in questione vengono svolti da soggetti pubblici. In ordine alla prassi seguita da codesto Ministero di richiedere una certificazione prefettizia "attestante linsussistenza di misure per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso o di altre manifestazioni di pericolosità sociale", nonché leventuale coinvolgimento dei soggetti proposti per la nomina in inchieste giudiziarie in corso, il Garante rileva che tale trattamento, pur non previsto espressamente dalla legge n. 194/1986, rientra indubbiamente nelle funzioni istituzionali demandate a codesto Ministero dalla legge citata e tese ad accertare la sussistenza nei candidati del requisito della "specchiata condotta civile e sociale". Peraltro, dal momento che la comunicazione dei suddetti dati non è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento, occorrerà effettuare lapposita comunicazione al Garante prevista dallart. 27, comma 2 della legge n. 675/1996. Tale adempimento potrà essere svolto direttamente ed una sola volta da codesto Ministero, nelle forme previste dallart. 7, commi 2 e 3 della legge n. 675/1996, anche in ordine a tutte le procedure istruttorie avviate anche di seguito alla comunicazione. Non occorre, invece, la medesima comunicazione per le relazioni richieste allautorità giudiziaria e ad altri soggetti pubblici specificamente individuati, attesa la specifica previsione contenuta nellart. 6, comma 2, della legge n. 194/1986. Fra la documentazione da trasmettere a codesto Ministero rientra anche lestratto del casellario giudiziale di cui allart. 686 del c.p.p. Si tratta di un dato personale "particolare" la cui trattazione deve rispettare le prescrizioni dellart. 24 della legge n. 675/1996. Peraltro, sulla base di unapposita norma transitoria (art. 41, comma 5), i soggetti pubblici possono continuare a trattare tali dati (assimilati a quelli sensibili) fino all8 maggio 1999, previa comunicazione a questa Autorità. In questultima comunicazione si potrà inserire anche lulteriore trattamento di dati concernenti il casellario giudiziale che viene svolto in ordine alla procedura di revoca dellonorificenza medesima (art. 13 legge n. 194/1986). La disciplina definitiva dei trattamenti previsti dallart. 24 sarà fissata, entro lindicata scadenza del termine transitorio, con apposite disposizioni normative che soddisfino pienamente i requisiti del citato art. 24, o con unautorizzazione generale ad hoc emanata da questa Autorità. Per ulteriori ed analoghi profili non posti in questa sede, si allega copia di un parere reso al Ministero del Lavoro in materia di conferimento delle "Stelle al Merito del Lavoro" IL PRESIDENTE |