Garante per la protezione
    dei dati personali


Roma, 19 gennaio 1999        

OGGETTO: Parere sulle modalità di videosorveglianza ospedaliera

E' pervenuta a questa Autorità una richiesta di parere in ordine alla compatibilità con il disposto della legge 675/1996 del progetto di installazione di apparecchiature di videosorveglianza presso il nuovo monoblocco di pronto soccorso e rianimazione di una Azienda ospedaliera. In particolare viene prevista l'installazione di una telecamera sia per effettuare un controllo di sicurezza dei corridoi e della sala di attesa del pronto soccorso sia per consentire il monitoraggio continuo dei pazienti ricoverati nel reparto di rianimazione.

Al riguardo il Garante formula le seguenti osservazioni.

1) In via preliminare va evidenziato che non esiste ancora in Italia una disciplina specifica in materia di videosorveglianza. La direttiva comunitaria n. 95/46/CE del 1995 e la convenzione n. 108/1981 del Consiglio d'Europa rendono obbligatoria l'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali anche ai suoni e alle immagini (quali quelle registrate nei controlli video) qualora permettano di identificare un soggetto anche in via indiretta (attraverso, cioè, il collegamento con altre informazioni).

La legge n. 675/1996, che ha attuato la convenzione n. 108 ed ha in buona parte recepito la citata direttiva comunitaria, considera anch'essa come "dato personale" qualunque informazione che permetta l'identificazione, anche in via indiretta, dei soggetti interessati, ivi compresi i suoni e le immagini (articolo 1, comma 1, lettera c) legge n. 675/1996).

2) Più specificamente i dati personali che rilevano nel caso in specie sono in massima parte dati sensibili (articolo 22 legge n. 675/1996). Infatti le telecamere da installare riprenderanno essenzialmente immagini di persone ammalate.

3) Come noto i soggetti pubblici (e fra questi un'Azienda ospedaliera) possono trattare i dati personali sensibili solo in presenza di un'espressa previsione di legge (articolo 22 comma 3). Peraltro, in assenza di tale preciso dettato normativo, il trattamento può essere proseguito fino all'8 maggio 1999 previa comunicazione al Garante (articolo 41, comma 5, come modificato dal decreto legislativo n.389/1998).

Nell'ipotesi di specie il trattamento è ovviamente connesso all'assistenza e cura dei pazienti ricoverati che rientrano nelle finalità istituzionali proprie degli organismi sanitari pubblici (legge 23/121978 n. 833 e successive integrazioni e modificazioni).

Tale generale compito di assistenza si specifica, nei reparti in questione, in un'attenzione continua ai ricoverati in rianimazione e in un doveroso controllo di sicurezza all'interno del pronto soccorso. Si tratta di operazioni che condotte da sempre con modalità tradizionali (controllo degli accessi, vigilanza dei locali, ecc.) verranno ora svolte con l'ausilio del sistema di viedeosorveglianza. Ricorrono, pertanto, i citati requisiti previsti dal combinato disposto degli articoli 22, comma 3 e 41, comma 5, che legittimano codesta Azienda ospedaliera ad installare le telecamere in questione ed a trattare i relativi dati sensibili.

4) Peraltro l'installazione del sistema di videosorveglianza richiede che siano comunque osservate alcune prescrizioni specifiche poste dalla legge n. 675/1996. Pertanto, prima di attivare le nuove apparecchiature di ripresa, la direzione di codesta Azienda ospedaliera dovrà opportunamente regolamentare i seguenti profili:

a) determinare con precisione la localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa in aderenza alle finalità che hanno suggerito l'installazione del sistema di videosorveglianza, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall'articolo 9 della legge n. 675/1996, specie in ordine alla pertinenza e non eccedenza dei dati rispetto agli scopi perseguiti;

b) definire con precisione i soggetti legittimati a trarre i dati personali in oggetto, individuando, eventualmente, un soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 8 della legge, del sistema di videosorveglianza, nonché gli incaricati del trattamento (personale infermieristico, addetti alla vigilanza ecc.);

c) stabilire idonee misure di sicurezza (articolo 15 legge n.675/1996) al fine di assicurare un corretto uso dei dati, evitando il rischio che gli stessi possano finire nella disponibilità di persone estranee alla struttura o comunque non autorizzate. In questo senso particolare attenzione andrà riservata alle modalità di accesso alle riprese video da parte dei familiari dei ricoverati in rianimazione ai quali andrà consentita, nella misura tecnicamente possibile, la visione delle sole immagini del loro congiunto;

d) fissare parametri precisi per quanto riguarda l'eventuale necessità di conservazione delle immagini registrate, secondo il dettato dell'articolo 9, comma1, lettera e) della legge che prescrive che i dati siano conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;

e) prevedere forme e modalità volte a fornire agli interessati le informazioni previste dall'articolo 10 della legge n.675/1996.

Così precisati, con apposito atto assunto dalla direzione di codesta Azienda ospedaliera, i profili sopra evidenziati, si potrà legittimamente procedere all'installazione del sistema di videosorveglianza in questione.

IL PRESIDENTE