| Garante per la protezione     dei dati personali Ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge n. 675/1996 il Garante può ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati (lettera d)) e vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporne il blocco quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento vi sia il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati). Roma, 16 febbraio 1999 OGGETTO: Reclamo in ordine a decreto di occupazione di urgenza del Prefetto di Reggio Emilia Sono pervenuti a questa Autorità due reclami aventi il medesimo oggetto, con i quali il presidente ed il direttore di codesta Federazione provinciale da un lato, e 62 soggetti espropriandi dall'altro, lamentano la violazione della legge n. 675/1996 da parte della Prefettura di Reggio Emilia, in ordine alle procedure di acquisizione delle aree interessate alla costruzione della variante alla SS. n. 62 nei comuni di Gualtieri, Boretto e Brescello. In particolare si evidenzia che fra gli allegati al decreto di occupazione d'urgenza relativo ai terreni degli interessati compare un verbale riassuntivo comprensivo dei dati di tutte le proprietà interessate dall'occupazione; inoltre viene indicato il valore dell'offerta di indennità provvisoria di espropriazione, elemento ritenuto improprio rispetto allo specifico procedimento occupativo. I reclamanti chiedono al Garante che "in sede di autotutela venga immediatamente annullato o quanto meno revocato il decreto di occupazione notificato il 17/7/1998". Preliminarmente questa Autorità segnala di non essere titolare del potere di annullamento o di revoca di provvedimenti amministrativi. Ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge n. 675/1996 il Garante può ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati (lettera d)) e vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporne il blocco quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento vi sia il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati (lettera l)). Nel caso di specie, i trattamenti di dati che si reputano illegittimi sono stati effettuati dalla Prefettura di Reggio Emilia in sede di adozione e successiva notificazione di un decreto di occupazione d'urgenza delle aree interessate dalla costruzione della succitata variante, in conseguenza della dichiarazione di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori. Tale procedura è disciplinata, in termini generali e salve norme speciali, dagli art. 71 ss. della legge 25/6/1865 n. 2359. Per l'esatta determinazione dei beni oggetto del provvedimento, l'art. 16 della citata legge n. 2359/1865 prevede l'indicazione di una serie di elementi identificativi fra i quali compaiono anche il nome ed il cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali. Inoltre l'art. 72, primo comma, della stessa legge prevede che "il prefetto, col decreto che autorizza l'occupazione o con decreto successivo stabilisce provvisoriamente l'indennità da corrispondersi ai proprietari dei beni occupati". Alla luce del surriportato quadro normativo, il trattamento di dati personali posti in essere dalla Prefettura di Reggio Emilia è da considerarsi legittimo, atteso che la legge 31/12/1996 n. 675, nell'art. 27, consente il trattamento dei dati da parte dei soggetti pubblici "per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti". IL PRESIDENTE |