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Il decreto legislativo n. 135/1999 non ha contraddetto i principi introdotti dalla legge n. 675/1996 per i trattamenti di dati sensibili effettuati da soggetti pubblici. L'articolo 22, comma 3, della legge, infatti, è rimasto sostanzialmente immutato nella parte in cui richiede che i cennati trattamenti siano autorizzati da un'espressa norma di legge nella quale siano indicate le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite, i tipi di dati che possono essere trattati e le operazioni eseguibili.

Roma, 9 giugno 1999        

Sottocommissione circondariale        
elettorale        
piazza Marconi 7        
26015 Soresina (Cremona)        

OGGETTO: decreto legislativo n. 135/1999 sui trattamenti di dati particolari da parte di soggetti pubblici. Rilascio elenco sottoscrittori di lista elettorale - Richiesta parere.

E' stato richiesto se, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del recente decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, sui trattamenti di dati particolari da parte di soggetti pubblici, sia consentito il rilascio dell'elenco dei sottoscrittori di una lista elettorale e, eventualmente, a quali condizioni.

Al riguardo si rappresenta che tale rilascio appare legittimo nei limiti di seguito precisati.

Il decreto legislativo n. 135/1999 non ha contraddetto i principi introdotti dalla legge n. 675/1996 per i trattamenti di dati sensibili effettuati da soggetti pubblici. L'articolo 22, comma 3, della legge, infatti, è rimasto sostanzialmente immutato nella parte in cui richiede che i cennati trattamenti siano autorizzati da un'espressa norma di legge nella quale siano indicati le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite, i tipi di dati che possono essere trattati e le operazioni eseguibili.

In particolare, l'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo non amplia, di per sé, la gamma delle operazioni eseguibili rispetto alla normativa di settore, in quanto, a norma dei commi 1 e 3 del medesimo articolo, nell'ambito delle attività in materia di elettorato e altri diritti politici sono consentiti solo i trattamenti finalizzati all'esecuzione di specifici compiti previsti da leggi o regolamenti.

Tuttavia deve ritenersi che fra tali compiti possa essere ricompresa la comunicazione a soggetti determinati dei dati e delle informazioni in possesso delle amministrazioni pubbliche ai sensi della normativa sul diritto di accesso, nei limiti e alle condizioni ivi previsti (art. 22 della legge n. 241/1990; cfr. il provvedimento del Garante in allegato). Una conferma viene dall'articolo 16 del medesimo d.lg. n. 135, che al comma 1 lett. c) si riferisce appunto all'applicazione della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi.

Va sottolineato, inoltre, che i trattamenti in questione devono essere effettuati nel rispetto dei principi fissati dalla legge n. 675/1996 e dallo stesso decreto legislativo n. 135/1999, e, in particolare, di quelli di pertinenza e di essenzialità dei dati trattati e del rispetto della finalità perseguita (art. 9 della legge n. 675 e artt. 1-4, d.lgs n. 135). In tal senso appare legittimo il rilascio dell'elenco esclusivamente a soggetti che intendano servirsene per l'esercizio dei diritti politici, come nel caso che la richiesta pervenga da candidati appartenenti a liste concorrenti. (ipotesi ricorrente, a detta di codesta Sottocommisione).

Un chiarimento sulla portata oggettiva dei trattamenti consentiti potrebbe, infine, essere apportato dalla pubblica amministrazione competente in sede di adozione dell'atto regolamentare previsto dal comma 3-bis del novellato articolo 22 della legge n. 675, con il quale le amministrazioni dovranno procedere all'identificazione e alla pubblicità dei tipi di dati e delle operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite.

IL PRESIDENTE