| Garante per la protezione     dei dati personali Codesta Federazione intende pubblicare l'elenco delle imprese di spedizione associate anche in via telematica, ossia attraverso l'inserimento di tale annuario nel proprio sito web, e ha chiesto quindi di conoscere se, alla luce dei principi sanciti dalla legge n. 675/1996, ciò sia possibile. OGGETTO: pubblicazione in via telematica dell'elenco degli spedizionieri associati. Al riguardo, si osserva anzitutto che le disposizioni della legge n. 675/1996 si applicano a tutte le operazioni di trattamento dei dati personali (ad esempio, la raccolta, l'elaborazione e la divulgazione di dati), a prescindere dal fatto che gli stessi dati siano utilizzati con o senza ausilio di mezzi elettronici. Nel caso di specie, non rileva al fine dell'applicazione della normativa sulla privacy il fatto che i dati, già diffusi attraverso la pubblicazione inviata in allegato da codesta Federazione ("Annuario Fedespi"), siano ora divulgati su Internet. In entrambi i casi, infatti, la disciplina applicabile è quella contenuta nell'art. 20 della legge n. 675/1996, che ha previsto alcuni specifici requisiti, alternativi tra di loro, che rendono ammissibile la comunicazione e la diffusione delle informazioni personali senza porre alcuna differenza tra operazioni manuali ed informatiche (ad esempio, quando la diffusione viene effettuata in base al consenso dell'interessato, o per adempiere ad un obbligo di legge o di regolamento, oppure quando riguarda dati contenuti in pubblici registri, elenchi o atti conoscibili da chiunque). Ferma restando pertanto la facoltà per codesta Federazione di acquisire, in ogni momento (all'inizio del rapporto associativo o al suo rinnovo e in altre occasioni di contatto con gli associati), il consenso "informato" delle imprese associate in ordine alla prevista diffusione dei loro dati anche mediante strumenti informatici, si evidenzia che le informazioni pubblicate nell'annuario trasmesso a questa Autorità riguardano esclusivamente lo svolgimento di attività economiche da parte degli interessati e possono quindi essere divulgate a terzi, anche senza il consenso delle imprese associate (v. l'art. 20, comma 1, lett. e), legge n. 675/1996). Per questi motivi, si ritiene che la pubblicazione in via telematica dell'elenco degli spedizionieri associati a codesta Federazione non ponga particolari problemi in relazione all'applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati personali. Ad ogni buon conto, si ricorda che codesta Federazione deve invece dare corretta attuazione agli altri obblighi previsti dalla legge n. 675/1996, che attengono al trattamento complessivo dei dati relativi alle imprese associate ( e non solo alla loro divulgazione) e che, in particolare, comportano la necessità di utilizzare dati esatti ed aggiornati, nonché di fornire ai nuovi associati le informazioni di cui all'art. 10 della legge. IL PRESIDENTE |