Garante per la protezione
    dei dati personali


La legge n. 675/96 non ha introdotto alcun divieto di dare conoscibilità ai dati, ma in un quadro di maggiore trasparenza stabilisce che le amministrazioni e gli enti pubblici possono diffondere i dati personali a privati o a enti pubblici economici quando ciò sia previsto da norme di legge o di regolamento (art. 27, comma 3).

Roma, 16 giugno 1999        

Automobile Club d'Italia        
Via Marsala, 8        
OO185 Roma        

e, p.c Presidenza del Consiglio dei Ministri        
Dipartimento affari regionali        
Ufficio legislativo        
Via della Stamperia, 7        
00186 Roma        

Conferenza Stato - Regioni        
Via del Tritone, 142        
00186 Roma        

OGGETTO: Pubblicità elenco dei soggetti autorizzati alla demolizione dei veicoli e dei rimorchi.

L'Automobile Club d'Italia, ente pubblico non economico, ha chiesto il parere di questa Autorità sulla possibilità di procedere alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti e dei centri autorizzati a svolgere l'attività di demolizione di veicoli e di rimorchi.

La legge n. 675/96 non ha introdotto alcun divieto di dare conoscibilità a questi dati, ma in un quadro di maggiore trasparenza stabilisce che le amministrazioni e gli enti pubblici possono diffondere i dati personali quando ciò sia previsto da norme di legge o di regolamento (art. 27, comma 3)

E' necessario quindi che la materia trovi la sua disciplina in un'apposita disposizione di rango normativo primario o secondario; la previsione contenuta in un regolamento interno dell'A.C.I. non può considerarsi fonte idonea a permettere tale forma di diffusione.

L'attività di demolizione dei veicoli e dei rimorchi è disciplinata dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997 n. 389, che prevede fra l'altro specifiche competenze degli organi regionali; le funzioni e le competenze in tale materia sono state devolute infine alle regioni e agli enti locali, in attuazione anche del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112.

Codesto ente dovrà quindi verificare, alla luce della recente normativa, il soggetto competente a pubblicare tale elenco.

Per quanto riguarda l'obbligo di notificazione, si conferma quanto osservato dall'A.C.I.; non vi è quindi l'obbligo di notificare i trattamenti effettuati con l'istituzione dell'archivio dei demolitori, se i dati ivi contenuti si riferiscono a persone giuridiche, enti o associazioni (art. 26 comma 1 legge n. 675/1996).

Si segnala infine che i soggetti pubblici non sono esonerati dall'obbligo d'informativa prevista dall'art. 10 della legge n. 675.

Codesto ente è quindi tenuto a dare l'informativa agli interessati per il trattamento dei loro dati personali effettuato con l'istituzione del predetto archivio.

Il Garante segnala quindi all'A.C.I. l'opportunità di riesaminare il caso secondo le considerazioni sopra formulate, interessando i diversi organi statali e regionali competenti.

IL PRESIDENTE