Garante per la protezione
    dei dati personali


La soluzione prospettata dal Ministero della Pubblica Istruzione sulla possibilità per gli istituti scolastici di accogliere le richieste formulate dagli alunni di comunicare i propri dati personali per le finalità connesse all'inserimento professionale (nei limiti stabiliti dalle richieste medesime relativamente ai dati da divulgare), è in linea con i principi della legge n. 675/1996.

Roma, lì 15 luglio 1999        

Ministero della pubblica istruzione        
Gabinetto del Sig. Ministro        
ROMA        

OGGETTO: orientamento, formazione, inserimento professionale. Comunicazione degli studenti.

Con riferimento alle note sopra indicate, si fa presente che appare praticabile, nelle more dell'adozione di una disciplina regolamentare sulla divulgazione da parte delle scuole dei dati degli studenti, la soluzione prospettata da codesto Ministero sulla possibilità per gli istituti scolastici di accogliere le richieste formulate dagli stessi alunni o, se minorenni, dagli esercenti la potestà genitoriale di comunicare i propri dati personali per le finalità dell'orientamento, della formazione, della selezione ed inserimento professionale nei limiti desumibili dalle richieste medesime relativamente ai dati da divulgare.

Analogamente a quanto ritenuto nei provvedimenti di cui si allega copia, si suggerisce di invitare le scuole a provvedere in base ad una delega espressa da parte degli interessati o di chi esercita la relativa potestà.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

IL PRESIDENTE