| Garante per la protezione     dei dati personali IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato dal sig. .. (ricorrente) nei confronti de (titolare del trattamento) ; Vista la documentazione in atti; Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501; Viste le osservazioni in atti formulate dall'Ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 501/1998, con nota a firma del Segretario generale; Relatore il Prof. Giuseppe Santaniello; PREMESSO: Il ricorrente, dipendente del Comando di polizia municipale del Comune di ., lamenta che è stata pubblicata presso l'albo pretorio del Comune una determinazione dell'Ufficio personale del medesimo Comune riguardante l'accoglimento di una sua domanda volta ad ottenere permessi di studio per poter frequentare corsi universitari. A tale determinazione sarebbe stato allegato, " tra l'altro, l'intero curriculum accademico dell'interessato, ivi compresa la documentazione prodotta in seguito alla richiesta del responsabile del procedimento". Il ricorrente fa presente inoltre di aver segnalato all'Ufficio personale, dapprima informalmente e, poi, con una nota rivolta ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 (allegata al ricorso) l'illiceità del trattamento dei propri dati personali, ritenendo che la pubblicazione del curriculum accademico rappresentasse una violazione delle norme previste dalla legge n. 675/1996. A seguito dell'invito a regolarizzare il ricorso, mediante allegazione della copia della richiesta precedentemente avanzata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, il ricorrente ha infine evidenziato che l'istanza nei confronti del Comune era già allegata al ricorso (all. 3). CIO' PREMESSO IL GARANTE OSSERVA, 2. Il d.P.R. 31/3/1998 n. 501 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1/2/1999), contenente il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, ha introdotto negli artt. 18, 19 e 20 la disciplina relativa alla forma, alle modalità di presentazione ed al procedimento per l'esame dei ricorsi al Garante previsti dall'art. 29 della legge n. 675/1996. Tale normativa disciplina altresì le ipotesi di inammissibilità dei ricorsi (art. 19, d.P.R. n. 501) e prevede che gli stessi siano dichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima che il ricorso sia comunicato al titolare e al responsabile del trattamento con il connesso invito ad aderire (art. 20, comma 1, d.P.R n. 501/1998). Con deliberazione del 1 marzo 1999, n. 5 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1999), il Garante ha poi individuato ai sensi del citato art. 19 i casi in cui, anche su invito dell'Ufficio, il ricorso altrimenti inammissibile può essere regolarizzato a cura del ricorrente. 3. Alla luce delle predette considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto non riguarda l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 13 della legge n. 675/996 né i documenti ad esso allegati contengono alcun riferimento, anche sostanziale, a tali diritti. Il procedimento previsto dall'art. 29 della legge n. 675/1996 ha caratteri particolari in quanto con il ricorso che lo introduce non si può lamentare ogni violazione di un diritto della personalità fuori delle ipotesi di cui all'art. 13 della medesima legge, come può avvenire invece in caso di segnalazioni e reclami che possono essere rivolti anch'essi al Garante. Il ricorso può essere infatti presentato solo per la tutela di una precisa richiesta (formulata in riferimento alle specifiche situazioni soggettive tutelate dall'art. 13, comma 1, della legge n. 675) avanzata precedentemente al titolare o al responsabile del trattamento e da questi disattesa anche in parte. Il ricorrente avrebbe dovuto quindi avanzare le proprie richieste, con riferimento a quanto garantito dal citato art. 13 (diritto di accesso ai dati, di conoscere la loro origine, di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi; cancellazione dei dati trattati in violazione della legge, ecc.), nei confronti dei titolari o dei responsabili del trattamento, ed attendere almeno cinque giorni dalla loro presentazione. Negli allegati al ricorso si rinviene invece una nota che non può essere considerata quale formale richiesta ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, in quanto con essa il ricorrente, nel contestare l'illegittimità della determinazione assunta dall'amministrazione locale (rispetto al d.P.R. n. 333 del 1990 in materia di diritto allo studio), si limita ad evidenziare che l'avvenuta pubblicazione della stessa determinazione presso l'albo pretorio del Comune rappresenta una grave violazione della legge n. 675/1996 e che avrebbe provveduto a segnalare l'accaduto al Garante. La predetta nota non può essere presa in considerazione nell'ambito dell'odierno procedimento, attivato ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, perché è diretta non tanto a far valere i diritti previsti dal citato art. 13, quanto ad attivare i poteri di accertamento e controllo di cui agli articoli 31 e 32 o a segnalare al Garante eventuali violazioni di altre disposizioni della legge, anche ai fini dell'applicazione di sanzioni. Tale tipo di richieste sono inammissibili nel medesimo procedimento e possono essere esaminate solo in un autonomo procedimento che l'Autorità intende comunque avviare sulla base della documentazione acquisita in occasione dell'esame del presente ricorso, con particolare riferimento al rispetto da parte del Comune dei princìpi affermati dall'art. 9 della legge n. 675/1996 in tema di essenzialità, pertinenza e non eccedenza delle informazioni diffuse dall'ente mediante pubblicazione in albo pretorio, oltre alla determinazione, anche dei documenti concernenti la carriera universitaria dell'interessato. L'accertata inammissibilità del ricorso non pregiudica la facoltà per il ricorrente di rivolgersi al giudice ordinario per presentare eventuali istanze, anche a fini risarcitori, in merito alle quali la legge n. 675/1996 non ha attribuito competenze al Garante. TUTTO CIO' PREMESSO, IL GARANTE: a) dichiara inammissibile il ricorso; b) sulla base della documentazione acquisita, avvia un autonomo procedimento ai sensi degli articoli 31, comma 1, lett. d), della legge n. 675/1996, per verificare quanto segnalato dal ricorrente in ordine alla presunta violazione da parte del Comune di Settimo Milanese delle disposizioni in tema di essenzialità, pertinenza e non eccedenza delle informazioni personali diffuse mediante pubblicazione in albo pretorio anche dei documenti concernenti la carriera universitaria dell'interessato. Roma, lì 9 maggio 2000 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |