| Garante per la protezione     dei dati personali Nel segnalare la necessità di riformulare il modulo per l'informativa e il consenso su una pagina web, il Garante ricorda che le relative formule possono essere anche sintetiche e in stile colloquiale. IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000; Relatore l'ing. Claudio Manganelli; PREMESSO: 1. In data 15 novembre 2000 il Garante ha avviato accertamenti per verificare la fondatezza di una segnalazione relativa ad un trattamento di dati effettuato dall'Osservatorio sulla legalità e la questione morale (sito www.antoniodipietro.org), in relazione alla ricezione non gradita di un messaggio. Sulla base dei riscontri effettuati e degli elementi forniti dall'Osservatorio, la segnalazione non è risultata fondata. Il messaggio in questione è stato infatti inviato non direttamente dall'Osservatorio o dal menzionato sito o da chi comunque gestisce la newsletter "DiPietro2001", ma da un privato che ha ritrasmesso quest'ultima ad un limitato numero di destinatari, nel quadro di una probabile attività interpersonale di informazione. Sulla base della documentazione acquisita, va peraltro segnalata autonomanente all'Osservatorio, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996, la necessità che l'informativa e la formula di consenso inserite sul sito, in calce al modulo di adesione all'Osservatorio, siano riformulate in modo da contenere, anche sinteticamente e con eventuale stile colloquiale, tutti gli elementi richiesti dall'art. 10 della legge n. 675/1996. TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE: a) dichiara infondata la segnalazione pervenuta nei riguardi dell'Osservatorio sulla legalità e la questione morale; b) segnala autonomamente al medesimo Osservatorio, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996, la necessità di riformulare l'informativa e la formula di consenso presenti sul sito www.antoniodipietro.org nei termini di cui in motivazione, fornendo un riscontro al Garante entro il 5 marzo 2001. Roma, 11 gennaio 2001
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