| Garante per la protezione     dei dati personali Se il ricorrente non aderisce all'invito dell'Ufficio del Garante volto a regolarizzare il ricorso, quest'ultimo va dichiarato inammissibile. IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti e del dottor Giovanni Buttarelli, segretario generale; Visto il ricorso pervenuto al Garante il 14 luglio 2000, presentato dalla signora Barbara Marconi nei confronti di Wind S.p.A.; Visti gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota prot. n. 6449 del 19 luglio 2000 con la quale questa Autorità ha invitato la ricorrente a regolarizzare il ricorso; Considerato che la ricorrente non ha provveduto a regolarizzare il ricorso nei termini di cui all'art. 19, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 501/1998; Ritenuta la necessità di dichiarare l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 501/1998; Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000; Relatore il prof. Ugo De Siervo; DICHIARA l'inammissibilità del ricorso. Roma, 13 febbraio 2001
| ||||