Garante per la protezione
    dei dati personali


E' possibile documentare via Internet lo svolgimento delle sedute pubbliche del consiglio comunale, purché i presenti ne siano informati e non vengano diffusi dati sensibili. Negativo è invece il parere sulle riprese delle riunioni di giunta e degli incontri con il pubblico

Gent.ma dott.ssa,

abbiamo esaminato con attenzione la Sua nota e desideriamo anzitutto ricordarLe i numerosi provvedimenti con i quali il Garante ha valorizzato la finalità della trasparenza amministrativa e che troverà nel Cd-Rom allegato.

La diffusione via Internet di alcune iniziative caratterizzate di per sè stesse da un obiettivo di ampia conoscenza nel pubblico - come le conferenze stampa -, non pone particolari problemi dal punto di vista della legge n. 675/1996.

Lo svolgimento delle sedute pubbliche di organi come il consiglio comunale può essere documentato anch'esso via Internet. E' necessario però informare tutti i presenti della diffusione delle immagini, anche attraverso affissione di avvisi chiari e sintetici (art. 10 legge n. 675/1996), ed osservare poi una particolare cautela per i dati sensibili (art. 22, comma 1, legge cit.), per i quali si deve rispettare rigorosamente il principio di stretta necessità (art. 8 d.lg. 11 maggio 1999, n. 135) ed evitare in ogni caso di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute.

L'uso di webcam riproduttive anche del sonoro non sembra invece trasponibile alle riunioni di organi che, in base a leggi o regolamenti, non sono aperte al pubblico, quali ad esempio le riunioni della giunta municipale o di varie commissioni.

Per quanto riguarda poi il ricevimento del pubblico e l'ordinaria attività degli uffici, le finalità pur comprensibili di comunicazione con i cittadini e di trasparenza non possono essere perseguite imponendo a ciascun cittadino un obbligo di diffondere la propria immagine durante i colloqui con il sindaco o con un altro rappresentante comunale, o, addirittura, di rivelare al pubblico il contenuto della conversazione, che può riguardare peraltro delicati aspetti personali o familiari.

In altre parole, il dialogo dei rappresentanti eletti con i cittadini non può esporre ogni persona che chieda un incontro con i primi ad una pubblicità indiscriminata. Applicata poi all'ordinaria attività degli uffici, la riproduzione stabile di immagini può comportare anche un controllo a distanza della qualità o quantità del lavoro dei dipendenti comunali, vietato in base allo Statuto dei lavoratori.

Nelle iniziative da Lei ipotizzate occorre in conclusione una particolare cautela e diversificare le soluzioni a seconda dei casi.

Gli uffici sono a Sua disposizione per ulteriori dettagli e, in particolare, per i vari riferimenti normativi relativi al trattamento dei dati personali.

Roma, 28 maggio 2001