| Garante per la protezione     dei dati personali Il giornalista che raccoglie dati personali presso una struttura sanitaria deve fornire un'adeguata informativa - tale da consentire ai malati interessati la piena comprensione delle finalità della raccolta delle informazioni e la loro destinazione ad un'ampia diffusione - tenendo conto del particolare contesto sanitario, delle condizioni psicofisiche degli interessati e della loro concreta capacità di esprimere una manifestazione di volontà realmente consapevole degli effetti derivanti dalla diffusione dei dati e delle immagini che li riguardano. IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminata la segnalazione del prof. Fausto Manara, presentata nella qualità di Presidente della Società italiana per lo studio dei disturbi del comportamento in data 20 marzo 2001; Visti gli atti d'ufficio; Viste le osservazioni in atti formulate dall'Ufficio ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1 /2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000; Relatore il dott. Mauro Paissan; PREMESSO: E' stato chiesto al Garante di verificare la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali svolto dal settimanale "Specchio" in relazione alla pubblicazione sul n. 265 del 10 marzo 2001 di un'inchiesta giornalistica sull'anoressia intitolata "Mamma, non ho più fame". L'Autorità ha chiesto notizie al Direttore responsabile del settimanale che le ha fornite allegando le dichiarazioni del giornalista autore dell'inchiesta e del direttore del centro di neurologia pediatrica dell'Università di Bologna, dove è stato realizzato il servizio. L'inchiesta giornalistica si è conclusa con la pubblicazione sul predetto numero del settimanale di alcune fotografie di persone malate di anoressia, nonché di notizie e commenti su vicende personali e familiari delle stesse. L'autore dell'inchiesta e il direttore del centro di neurologia pediatrica hanno attestato che le degenti maggiorenni sono state preventivamente informate sia dalla struttura sanitaria, sia dal giornalista, ed hanno espresso il proprio consenso a figurare nel servizio fotografico. Hanno altresì dichiarato di aver utilizzato un nome di fantasia per una degente di minore età, evitando riferimenti specifici per prevenirne l'identificabilità. Dai successivi elementi forniti all'Autorità è poi emerso che la minore non appare tra le pazienti ritratte nelle fotografie pubblicate. OSSERVA: L'art. 25 della legge n. 675/1996 (come modificato dall'art. 12 del d.lg. n. 171/1998) prevede che il trattamento dei dati personali nell'esercizio della professione giornalistica debba rispettare anche le prescrizioni dell'apposito codice di deontologia pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 29 luglio 1998, nel quale sono tra l'altro specificate alcune cautele necessarie per rispettare il principio dell'essenzialità dell'informazione in relazione a fatti di interesse pubblico (artt. 12, comma 1, lett. e), 20, comma 1, lett. d), e 25 legge citata). La disciplina sulla protezione dei dati personali utilizzati a fini giornalistici prevede poi una tutela più elevata per il diritto alla riservatezza dei minori (tutela che il citato codice deontologico - art. 7 - sviluppa richiamando anche principi e limiti stabiliti dalla nota "Carta di Treviso"), nonché disposizioni specifiche per la tutela della dignità delle persone, in particolare di quelle malate - artt. 8 e 10 - e per la riservatezza di congiunti e di altri soggetti non interessati ai fatti - art. 5 -. In base a tale quadro, il giornalista che raccoglie dati personali presso una struttura sanitaria e che informa le persone interessate nei modi previsti dall'art. 2 del citato codice deontologico, deve prescegliere opportune modalità che, in considerazione del particolare contesto sanitario, permettano ai malati interessati di comprendere appieno le finalità della raccolta delle informazioni e la loro destinazione ad un'ampia diffusione che può renderli riconoscibili (art. 2 cit.). Le modalità indicate non sembrano essere state disattese nel caso di specie, considerata anche la circostanza - attestata dal direttore del centro di neurologia pediatrica - che alcuni malati, previamente informati, non hanno voluto prendere parte all'intervista. Va peraltro osservato che cautele analoghe a quelle descritte devono essere adottate nel caso in cui - come quello in esame - l'inchiesta giornalistica sia realizzata con la collaborazione di una struttura sanitaria che, oltre ad autorizzare l'ngresso dei giornalisti nella struttura medesima, si adoperi per informare gli interessati e per raccogliere il loro consenso. Anche in questo caso, il consenso scritto e informato non può essere considerato come un adempimento meramente formale, dovendo essere basato su un'idonea informativa, tenendo conto delle condizioni psicofisiche degli interessati e della loro concreta capacità di esprimere una manifestazione di volontà realmente consapevole degli effetti derivanti dalla diffusione dei dati e delle immagini che li riguardano. L'osservanza dei predetti principi e il rispetto della dignità delle persone malate risulta sussistere nel caso di specie, atteso che le fotografie e i commenti non sembrano evidenziare in senso negativo la figura dei malati. Anche per questo ultimo profilo, non risultano, comunque, violazioni dei principi sopra richiamati. Va in conclusione disposto non luogo a provvedere sulla segnalazione, dovendosi prendere altresì atto della dichiarazione del direttore del centro sul fatto che tra i soggetti ritratti nelle immagini pubblicate non figurano persone minori. CIO' PREMESSO IL GARANTE: - dichiara non luogo a provvedere sulla segnalazione. Roma, 20 giugno 2001
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