| Garante per la protezione     dei dati personali Uno schema di regolamento è volto ad istituire un sistema di comunicazione tra regioni ed enti locali per pianificare e gestire la relativa autonomia tributaria e per consentire il decentramento catastale. L'attivazione dei flussi di dati tra amministrazioni, l'accesso agli archivi, l'apporto al sistema informativo da parte di ciascun ente e le finalità istituzionali perseguibili devono essere regolati analiticamente, senza rinvii a fonti ulteriori. IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Vista la richiesta di parere sull'istituzione di un sistema di comunicazione degli enti locali per la gestione e pianificazione della relativa autonomia tributaria; Viste le osservazioni in atti formulate dall'Ufficio ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000; Relatore il prof. Giuseppe Santaniello; PREMESSO: L'Amministrazione finanziaria ha chiesto un parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica attuativo dell'art. 3, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Tale disposizione istituisce un sistema di comunicazione per assicurare alle regioni e agli enti locali i dati necessari per pianificare e gestire la relativa autonomia tributaria, prevedendo una successiva definizione delle caratteristiche delle banche utili a tali scopi, nonché delle modalità di comunicazione e delle linee guida per l'operatività del sistema. Con lo schema di regolamento in esame, oltre a disciplinare tale sistema, si assicura parziale attuazione all'art. 9, commi 12 e 13, del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, con riferimento al sistema di collegamento con interscambio informativo tra l'Amministrazione finanziaria, i comuni e gli esercenti la professione notarile, al fine di consentire il decentramento catastale. Nel disciplinare il predetto sistema di comunicazione istituito dalla legge n. 662/1996, l'Amministrazione finanziaria ritiene altresì opportuno, ratione materiae, prevedere l'introduzione di norme secondarie concernenti l'accesso dei comuni alla banca dati del catasto, ritenuto indispensabile per assicurare agli enti locali l'esatta conoscenza del territorio e dei beni immobili. Si prevede inoltre la possibilità che i comuni effettuino visure catastali e rilascino i relativi certificati, in conformità alle disposizioni contenute nel citato art. 9, comma 13, del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. L'Amministrazione finanziaria ritiene infine che, al fine di evitare sovrapposizioni di banche dati, debbano confluire nell'istituendo sistema di comunicazione alcune delle funzioni previste dall'art. 10, comma 5, terzo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (formazione di anagrafi dei contribuenti anche mediante l'incrocio con i dati relativi agli immobili assoggettati alla tassa smaltimento rifiuti), nonché i dati concernenti gli archivi delle tasse automobilistiche che verranno trasferiti con apposito protocollo d'intesa tra le regioni a statuto ordinario e l'Amministrazione stessa. OSSERVA Il sistema di comunicazione previsto determinerebbe un collegamento più diretto tra svariati archivi e banche di dati riferiti a diverse tipologie di informazioni, facilitando notevolmente il loro raffronto e interscambio e ponendo delicate implicazioni sotto il profilo della protezione dei dati dei cittadini. Anche in presenza di una indubbia finalità di rilevante interesse pubblico quale quella connessa ad una migliore pianificazione e gestione dell'autonomia tributaria degli enti locali, il Garante ritiene necessario, per un più adeguato bilanciamento di tale finalità con i diritti fondamentali degli interessati, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, che l'utilizzazione dei dati che si intende raccogliere attraverso il sistema avvenga sulla base di una più analitica disciplina di riferimento, anche per ciò che riguarda l'attivazione di flussi di dati tra amministrazioni ed altri enti pubblici e la possibilità di accedere ad informazioni contenute in altri archivi e di interconnetterle. E' quindi indispensabile individuare regole più precise e delineare il concreto apporto al sistema da parte di ciascun ente, in relazione ai rispettivi compiti istituzionali, definendo altresì un nucleo essenziale di misure che i soggetti coinvolti devono osservare per garantire la sicurezza dei dati e il rispetto dei princìpi di correttezza e di pertinenza delle informazioni trattate (art. 9, legge n. 675/1996). In questa prospettiva si formulano alcune più specifiche osservazioni con riferimento alle seguenti disposizioni:
TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:
Roma, 27 giugno 2001
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