| Garante per la protezione     dei dati personali IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dottor Giovanni Buttarelli, segretario generale; Visto il ricorso pervenuto al Garante il 14 agosto 2001 presentato dalla sig.a Paola Pomposi; Visti gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota prot. n. 10212 del 29 agosto 2001 con la quale questa Autorità ha invitato la ricorrente a regolarizzare il ricorso; Considerato che la ricorrente non ha regolarizzato il ricorso nei termini di cui all'art. 19, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 501/1998; Ritenuta la necessità di dichiarare l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 501/1998; Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Gaetano Rasi; DICHIARA: - l'inammissibilità del ricorso. Roma, 24 settembre 2001
| ||||