| Garante per la protezione     dei dati personali Nel caso di esercizio del diritto di accesso, sono conoscibili i dati personali concernenti il traffico telefonico sia "in uscita", sia "in entrata" sull'utenza telefonica mobile dell'interessato. Con specifico riferimento al traffico "in uscita", la semplice offerta, da parte del gestore telefonico, della disponibilità a fornire il dettaglio delle chiamate effettuate sull'utenza mobile dell'interessato, non seguita dalla concreta messa a disposizione del relativo elenco, non vale a costituire adempimento dell'obbligo connesso all'esercizio del diritto d'accesso. Relativamente al traffico "in entrata", dal diritto di accesso restano esclusi, secondo una valutazione da effettuare caso per caso nel quadro delle condizioni tecniche di settore, i dati personali non accolti o che divengono materialmente esistenti solo a seguito di una specifica e complessa attività creativa. IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del prof. Gaetano Rasi, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato dal Sig. Franco Del Rio nei confronti di TIM, Telecom Italia Mobile S.p.a.; Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dellart. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000; Relatore il prof. Stefano Rodotà; PREMESSO: 1. Il ricorrente, titolare di due utenze di telefonia mobile, lamenta di non avere ricevuto un riscontro positivo alla richiesta, avanzata ai sensi dellart. 13 della legge n. 675/1996, volta ad ottenere da TIM, Telecom Italia Mobile S.p.a. la comunicazione dei dati personali relativi al traffico telefonico in entrata ed in uscita. Nel ricorso proposto ai sensi dellart. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha ribadito le proprie richieste, dichiarando di rinunciare alla richiesta dei tabulati relativi alle telefonate in entrata, qualora si ritenga il caso analogo a quello già esaminato dal Garante, in riferimento a Telecom Italia S.p.A., nel corso di un recente procedimento attivato su ricorso dal medesimo interessato. Allinvito ad aderire spontaneamente alle richieste del ricorrente, formulato il 21 dicembre 2001 ai sensi del citato art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, TIM, Telecom Italia Mobile S.p.a. ha risposto con nota del 21 dicembre 2001 nella quale ha sostenuto che: - la società resistente soddisferà la richiesta dellinteressato di conoscere i dati relativi al traffico in uscita, "avendo accertato che per il periodo per il quale è stato richiesto il traffico egli risulta effettivamente essere lintestatario delle utenze"; - tale richiesta sarà evasa con attribuzione a carico del richiedente dei medesimi oneri addebitati per le richieste provenienti dalla magistratura, poiché i dati in questione "considerata la loro vetustà non sono in linea e devono essere ricercati"; - per quanto riguarda la possibilità di accedere alle telefonate in entrata esisterebbero problemi sia di natura tecnica (relativi alla completezza dei dati in ordine "alle telefonate originate da altri gestori interconnessi, soprattutto se esteri"), sia di natura giuridica, con specifico riferimento alle telefonate per le quali "il chiamante ha impostato la funzione di CLIR" o per quelle originate da numeri riservati. CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso concerne laccesso dellinteressato ai dati personali relativi a chiamate telefoniche "in entrata" e "in uscita" effettuate da utenze mobili. Tali tipi di dati rientrano, in via generale, nellambito applicativo della legge n. 675/1996. Infatti, come precisato anche in una decisione del Garante del 12 dicembre 2001 relativa al ricorrente medesimo, i dati relativi ad entrambi i predetti tipi di chiamate sono da considerare dati personali dellinteressato ai sensi dellart. 1, comma 1, lettera c), della medesima legge, contenendo informazioni allo stesso ricollegabili, relative ai contatti intrapresi nella sfera personale o nella vita di relazione, nellattivare o ricevere comunicazioni, secondo la nozione di "dato personale" introdotta dalla legge n. 675/1996 (v. anche il provvedimento del Garante del 5 ottobre 1998, in Bollettino del Garante n. 6, p. 101). Con riferimento alla richiesta di accedere ai dati di traffico "in uscita", la società resistente non ha fornito un riscontro pienamente idoneo. TIM, Telecom Italia Mobile S.p.a. ha manifestato solo lintenzione di mettere a disposizione del ricorrente i dati relativi al traffico telefonico in uscita, peraltro dietro corresponsione di un contributo economico. Ciò contrasta anche con la disciplina normativa dellaccesso ai dati personali, nella parte in cui laccesso è configurato come gratuito. Lart. 20, comma 7, del d.P.R. n. 501/1998 prevede infatti lattribuzione a favore del titolare del trattamento di un contributo spese nella sola ipotesi in cui la ricerca dei dati richiesti abbia dato esito negativo. Per quanto riguarda le chiamate in uscita, il ricorso deve essere quindi accolto. La società resistente dovrà fornire allinteressato un riscontro completo alla richiesta presentata ai sensi dellart. 13 della legge n. 675, fornendo gratuitamente allinteressato, entro un termine che appare congruo fissare al 15 marzo 2002, copia dei dati personali relativi alle chiamate in uscita con lindicazione integrale delle cifre dei numeri chiamati. Per quanto concerne la richiesta di accedere ai dati personali riferiti alle chiamate in entrata, come già evidenziato dal Garante in precedenti decisioni, la richiesta di conoscere tali dati può costituire anchessa espressione del diritto di accesso ai dati personali garantito dallart. 13, comma 1, lettera c), n. 1, della legge n. 675. Va però verificato - secondo una valutazione da condurre caso per caso e nel quadro delle condizioni tecniche del settore se il tipo di dati in questione risulti effettivamente esistente e disponibile o se al contrario diventi materialmente esistente solo a seguito di una specifica attività creativa notevolmente complessa. Nel corso del procedimento, TIM, Telecom Italia Mobile S.p.a. ha fornito alcuni elementi di valutazione riferiti specificamente alle problematiche dei gestori di telefonia mobile, che però non sono allo stato sufficienti per escludere lammissibilità di una richiesta di accesso ai dati personali in entrata formulata ai sensi dellart.13. La necessità di unattenta valutazione dei profili sopra menzionati è tanto più necessaria ove si consideri che laccesso ai dati in entrata, riguardando anche dati personali del chiamante, pone attualmente, e in prospettiva, delicati problemi di coordinamento con la normativa sullidentificazione della linea chiamante e sulle chiamate di disturbo. Su queste basi il ricorso deve essere quindi accolto anche in riferimento alla richiesta di conoscere i dati riferiti al traffico in entrata. In caso di difficoltà di esecuzione della presente decisione anche alla luce di nuove disposizioni normative, ovvero di contestazioni circa leffettivo trattamento nel caso di specie di questa categoria di dati, il Garante si riserva di disporre modalità di attuazione della decisione medesima, sentite le parti che potranno in tale sede produrre completi elementi di valutazione, in particolare sotto il profilo tecnico, con leventuale collaborazione di personale dellUfficio del Garante o di altri organi dello Stato (art. 20, comma 11, del d.P.R. n. 501/1998). PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: - accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di accesso formulata dallinteressato in riferimento ai dati concernenti il traffico telefonico in uscita ed ordina a TIM, Telecom Italia Mobile S.p.a. di corrispondere alle richieste del ricorrente, nei termini di cui in motivazione, entro il 15 marzo 2002, dando conferma entro la stessa data a questa Autorità dellavvenuto adempimento; - accoglie il ricorso per quanto riguarda la richiesta dellinteressato di accedere ai dati personali relativi al traffico telefonico in entrata, nei limiti di cui in motivazione, e ordina al titolare di corrispondere, entro la data del 15 marzo 2002, alle richieste dellinteressato dando conferma a questa Autorità dellavvenuto adempimento. Roma, 10 gennaio 2002
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